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Sentenza — n. 2565/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax dispute after taxpayer proves debt settlement and waives double fee.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2565/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the taxpayer's appeal following the formal termination of the proceedings due to the extinction of the subject matter. The taxpayer submitted evidence of a tax amnesty agreement and bank transfers proving payment, while the tax agency ceased its contestation. Consequently, the court ordered the reimbursement of litigation costs and explicitly ruled that the double uniform contribution fee was not applicable.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: When a tax debt is extinguished via a simplified settlement procedure and the tax authority ceases its opposition, the proceedings terminate and the double uniform contribution fee is not due.

Parole chiave

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tax amnesty procedure extinction of subject matter double uniform contribution litigation cost reimbursement tax debt settlement administrative termination Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 193/2016
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
"doppio contributo unificato" dicui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732;
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2023

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Testo completo

processo , ma non ha depositato memoria anterior- mentealla presente udienza . 6.Il Collegio osserva che la contribuente ha offe rt o non solo copia della domandadi definizione agevolata e liquidazione degli importi dovuti da partedell’agente della riscossione, ma anche gli effetti bancari di pa- gamentodegli importi dovuti per il perfezionamento del condono . Inol- tre,il differimento dell’udienza comunicata dalla Cancelleria ha messo l’Agenzia nelle condizioni di conoscerne il contenuto, effetto peraltro giàpotenzialmente raggiunto in conseguenza del deposito su PCT della documentazionee l’ Amministrazione finanziaria non ha preso posizione sullaquestione, co sì dimostrando di non avere più ragioni di contesta- zione. 7.Sulla base degli elementi che precedono, la contribuent e risulta aver definitoil suo debito erariale alla base del presente processo ex art.6 d.l.n.193/2016.

All ’ estinzionedel processo per cessazione della mate- riadel contendere segue la compensazione delle spese di lite perch é la documentazioneversata agli atti dalla contribuente dimostra il soste- nimentodi oneri ai fini della definizione agevolata intrapresa di cui va tenutoconto in questa sede. 7.1.Non sussistono inoltre i presupposti per il versamento, neppure da partedella ricorrente principale, del c.d. "doppio contributo unificato" dicui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732;

Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 20