Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's settlement and payment of tax debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal against the tax authority's assessment dismissed because the taxpayer had settled the dispute through a simplified procedure. The taxpayer submitted an application for simplified resolution, paid the full tax debt, and provided proof of payment to the court. Consequently, the court ruled that the proceedings were extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973; Art. 112 c.p.c.: When a taxpayer settles a tax dispute by paying the debt and requesting simplified resolution, the proceedings are extinguished regardless of pending appeals.
Parole chiave
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3 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1451/2016 R.G. proposto da : SAPONARO ROSA, elettivamente domiciliat a in ROMA VIALE GORIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato AFFENITA DOMENICO (FFNDNC35C15B371F) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAZZOLA MARCELLO ADRIANO (MZZMCL67R22F205Y) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.2402/2015 depositata i l 03/06/2015 .
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 07/11/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. RILEVATO CHE In relazione ad attività di controllo della posizione fiscale di SAPONARA Rosa, esercente l'attività di tassista in Milano, per i periodi d'imposta 2007 e 2008, l’Ufficio le inviava un questionario; indi, sulla base della documentazione da questa prodotta, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, procedeva a ricostruzione analitico-induttiva dei redditi dichiarati, accertando, giusta avvisi n. T9D012C03624/2012 per l’a.i. 2007 e n. T9D012C03630/2012 per l’a.i. 2008, un maggior reddito d'impresa.
Con separati ricorsi, la contribuente adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, previa riunione dei medesimi, con sentenza n. 1885/24/2014, depositata in data 21 febbraio 2014, li accoglieva in parte. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: - quanto a “eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per mancata sottoscrizione del Direttore Provinciale e per mancata allegazione della delega dalla quale risulti il potere sostitutivo del sottoscrittore”, --“è sufficiente che il sottoscrittore sia il capo dell'ufficio o un ‘impiegato della carriera direttiva’ da questi delegato […].
Nella fattispecie con atto dispositivo n. 2011/60, già prodotto dall'Ufficio in primo grado, il Direttore Provinciale ha conferito delega di firma alla dott.ssa Vittoria Agati”; - quanto a “omessa motivazione in relazione alla nullità dell'avviso di accertamento per mancata allegazione degli atti citati dall'Ufficio come fonte giustificatrice dell'accertamento [e per difetti motivazionali]”, -- “nella fattispecie non si tratta di ‘motivazione per relationem’, atteso che trattasi di semplice richiamo alle fonti di riferimento […] mentre la ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi è stata effettuata sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente […]. [L’]Ufficio non ha utilizzato ‘standards’ presuntivi ma ha effettuato un accertamento sulla base della documentazione prodotta dalla stessa contribuente […]”; -quanto a “violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600/73”, -- “la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa […].
Nella specie, i giudici di primo grado hanno chiaramente evidenziato che la modalità di accertamento adottata dall'Ufficio nell'atto impositivo impugnato risultava fondata su dati desunti proprio dalle scritture aziendali. Infatti l'Ufficio ha proceduto alla ricostruzione dei ricavi dapprima individuando i km. percorsi mediante l'analisi delle schede-carburante prodotte dalla parte e confrontate con i dati indicati nelle fatture di manutenzione periodica dell'auto. Da tale esame è emersa la percorrenza chilometrica annua per il 2007 e per il 2008.
Sulla base dei dati individuati nello studio di settore, l'Ufficio ha calcolato la percentuale delle corse feriali rispetto a quelle festive e notturne […]. La contribuente ha dichiarato per il 2007 un reddito annuo di euro 7.802,00 e per il 2008 di euro 2.147,00 adducendo […] la precarietà dello stato di salute […]; tuttavia, in evidente contraddizione, giustifica l'elevata percorrenza chilometrica precisando di utilizzare l'auto di servizio anche per soddisfare esigenze personali […]”. Propone ricorso per cassazione la contribuente con sette motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. All’odierna pubblica udienza, il Sost. Proc. Gen. in persona del Dott. Mauro Vitiello ed il difensore della contribuente concludono per l’estinzione del giudizio. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo si denuncia: “Violazione dell'art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 [in ordine] alla nullità dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado stante la mancata sottoscrizione del Direttore Provinciale dell'Agenzia delle entrate”. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 212, e dell'art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 [in ordine al]la mancata allegazione, agli avvisi di accertamento, di tutti gli atti (elaborati, studi, ricerche, ecc.) citati ed intesi dall'Ufficio come fonti di riferimento giustificative dell'attività accertatrice”.
Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. [in ordine all’omessa pronuncia sulla] violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 212, e dell'art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, attesa la mancata indicazione negli avvisi di accertamento delle ragioni per le quali l'Ufficio ha integralmente disatteso le risposte al questionario inviato alla contribuente”. Con il quarto motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 212, dell'art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 10 l. n. 146/1998 [in ordine] alla nullità e/o annullabilità degli avvisi di accertamento attesa la mancata indicazione delle valutazioni operate dall'Ufficio in merito alle ragioni - di fatto e di diritto - che lo hanno indotto a disattendere le risultanze degli studi di settore, ai fini della ricostruzione del maggior imponibile contestato”.
Con il quinto motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29.09.1973, n. 600 [in ordine al]la mancata sussistenza di presunzioni assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza che hanno legittimato gli atti impositivi”. Con il sesto motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. [in ordine all’omessa pronuncia sulla] violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29.09.1973, n. 600, in combinato disposto con l'art. 2729 c.c., attesa la mancata sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che legittimano gli avvisi di accertamento”.
Con il settimo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29.09.1973, n. 600, in combinato disposto con l'art. 2729 c.c.[, in ordine al]l'omessa valutazione nel merito della ricostruzione analitico- induttiva dei ricavi”. A fronte dei superiori motivi, il difensore della contribuente consta aver depositato telematicamente istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere datata 11 ottobre 2023, rappresentando che la contribuente ha aderito alla “definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti” ex d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l.n. 136 del 2018 ed ha saldato il debito mediante l’integrale pagamento del dovuto e producendo l’istanza di definizione agevolata, la prova del pagamento e l’estratto di ruolo al 10 ottobre 2023.
Considerato, dunque, che la contribuente comprova l’integrale pagamentodel dovuto e rilevato, ad ogni modo, esser decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo. Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico