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Ordinanza Interlocutoria — n. 2543/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders inquiry into tax payment status to determine if interest in litigation has ceased.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2543/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible pending an inquiry into whether the disputed tax was definitively paid by a co-obligated party. The appellants argued that the tax obligation required actual wealth transfer, which they claimed was absent since the civil judgment remained unexecuted. However, the court noted that the submitted document only showed registration details and did not prove the tax was paid by a third party, necessitating further verification before dismissing the appeal for lack of interest.

Regesto Legislator

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Art. 372 c.p.c.; Art. 53 Cost.: When a new fact or transaction extinguishes the subject matter of the dispute, the appeal becomes inadmissible due to the loss of interest in the judgment, provided the court first verifies the cessation of the controversy.

Parole chiave

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surreptitious interest cessation of controversy inadmissibility appeal co-obligated payment tax registration civil judgment execution procedural inquiry responsabilità fiscale solidale dei coniugi

Disposizioni normative citate

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Art. 372 c.p.c.
Art. 53 Cost.
37 e 57, cit., che – tenuto conto dei principi di effettività e di progressività dell’imposizione tributaria, quali desumibili dall’art. 53 Cost.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 37 e 57
civ.,del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 37 e 57, «in relazione agli artt.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 3, comma 1, lett. q), art. 158
5, 114, 117 e 118 della Costituzione», deducendo i ricorrenti che – tenuto conto (anche) della riforma del titolo V della Costituzione e della «pari dignità conferita alle articolazioni amministrative di cui si compone una forma di governo federale», oltreché della disposizione di cui al d.lgs.30 marzo 2001, n.
art. 53 Cost
37 e 57, cit., che – tenuto conto dei principi di effettività e di progressività dell’imposizione tributaria, quali desumibili dall’art. 53 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., 24 giugno 2005, n. 13565
Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368
Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368; per un recente caso di rilevata inammissibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse, in relazione ad accordo transattivo stragiudiziale v.
Cass., 30 maggio 2023, n. 15274
Cass., 30 maggio 2023, n. 15274 e Cass., 13 luglio 2023, n.
Cass., 13 luglio 2023, n. 20159
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAInterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 24445/2017 R.G. proposto da Leonetti Elisabetta, in proprio e quale procuratrice generale di Leonetti Raffaele, LeonettiMaria Donata, Leonetti Giampaolo, Leonetti Eugenio, Leonetti Maria Grazia, Leonetti Maria Piera, Leonetti Maria Gloria, Leonetti Maria Cristina, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvano Tozzi e Alessandro Pagano; Terlin Martine, Leonetti Raphael e Leonetti Alexandra, quali eredi di Leonetti Luigi, rappresentati e difesi dall’avvocatoSilvano Tozzi; Leonetti di Santojanni Marco, Matarazzo di Licosa Anna e Leonetti di Santojanni Tommaso, quali eredi di Leonetti Giuseppe, rappresentati e difesi dall’avvocato Silvano Tozzi;

Angeli Lorenzo Silvio e Angeli Maddalena, quest’ultima assistita dal suo curatore avvocato Alessandra Puglielli, eredi di Viscardi Francesca, rappresentati e difesi dall’avvocato Silvano Tozzi; tutti con domicilio eletto in Roma, via Francesco Denza n. 27, presso lo studio dell’avvocato Antonella Tomassini; Registro Invim Accertamento –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia;

–controricorrente – avverso la sentenza n. 5363/17, depositata il 14 giugno 2017, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 settembre 2023,dal Consigliere dott. Liberato Paolitto . Rilevato che: 1. – con sentenza n. 5363/17, depositata il 14 giugno 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riformadella decisione di prime cure che diversamente aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione (n. 2014008SC0000001221008) dell’imposta di registro dovuta (per € 111.818,00) dai contribuenti in relazione alla registrazione di sentenza civile (n. 1221/14)emessa dalla Corte di Appello di Napoli ; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: - con la pronuncia sottoposta a tassazione, la società Interporto Sud Europa S.p.a., il Comune di Marcianise e la Regione Campania eranostati «condannati in solido a risarcire gli odierni resistenti per la perdita della proprietà di alcuni suoli illecitamente assoggettati a procedura ablativa nonché al pagamento dellespese di lite.»; - non poteva, pertanto, trovare applicazione la disposizione, di stretta interpretazione, posta dal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,art. 59, in quanto la prenotazione a debito dell’imposta, ivi prevista, riguardava solo le amministrazioni dello Statoin senso proprio – non anche gli altri enti pubblici, territoriali o meno, - così come del resto confermato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 3, comma 1, lett. q), e art. 158; - le residue difese, riproposte dagli appellati in via incidentale, rimanevano, poi, destituite di fondamento in quanto: a) – l’imposta doveva ritenersi dovuta pur se la sentenza tassata non ancora eseguita o, ad ogni modo, non definitiva (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37); b) - in ragione del vincolo di solidarietà sussistente tra le parti del giudizio (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57), l’Agenzia legittimamente aveva liquidato l’imposta nei confronti delle parti private, seppur le spese del giudizio civile poste a carico di controparti; e solo se effettivamente versata, l’imposta avrebbe potuto formar oggetto di rivalsa nei confronti di dette controparti; 2.

– Leonetti Elisabetta - in proprio e quale procuratrice generale di Leonetti Raffaele, Leonetti Maria Donata, Leonetti Giampaolo, Leonetti Eugenio, Leonetti Maria Grazia, Leonetti Maria Piera, Leonetti Maria Gloria, Leonetti Maria Cristina- Terlin Martine, Leonetti Raphael e Leonetti Alexandra - quali eredi di Leonetti Luigi - Leonetti di Santojanni Marco, Matarazzo di Licosa Anna e Leonetti di Santojanni Tommaso- quali eredi di Leonetti Giuseppe - Angeli Lorenzo Silvio e Angeli Maddalena, quest’ultima assistita dal suo curatore avvocato Alessandra Puglielli- quali eredi di Viscardi Francesca - ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ed hanno depositato memoria; l’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso.

Considerato che: 1. –il primo motivo di ricorso espone la denuncia di violazione degli artt. 112, 113, 360 n. 3 cod. proc. civ., del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,art. 59, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 3 e 158 , comma 1, «in relazione agli artt. 5, 114, 117 e 118 della Costituzione», deducendo i ricorrenti che – tenuto conto (anche) della riforma del titolo V della Costituzione e della «pari dignità conferita alle articolazioni amministrative di cui si compone una forma di governo federale», oltreché della disposizione di cui al d.lgs.30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 –la disposizione di cui all’art. 59, cit., deve essere sottoposta ad una interpretazione costituzionalmente orientata, così considerando quali amministrazioni pubbliche «tutte le amministrazioni nelle quali è articolata la struttura federale dello Stato, siano esse o meno riconducibili all’apparto dello Stato centrale»; -il secondo motivo reca la denuncia di violazione degli artt. 112, 113, 115, 360 n. 3 cod. proc. civ.,del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 37 e 57, «in relazione agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione»; -assumono, in sintesi, i ricorrenti che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sulla questione posta da essi esponenti con riferimento alle disposizioni di cui d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 57, cit., che – tenuto conto dei principi di effettività e di progressività dell’imposizione tributaria, quali desumibili dall’art. 53 Cost.

–debbono essere interpretatenel senso che l’obbligazione solidale (delle parti in causa) per l’imposta di registro assume a suo presupposto l’effettivo trasferimento di ricchezza correlato alla sentenza oggetto di tassazione, così che detto presupposto deve ritenersi insussistente laddove, come nella fattispecie, la sentenza non abbia ricevuto esecuzione ad opera delle parti nella stessa individuate come obbligate alla prestazione patrimoniale; 3. -in via pregiudiziale va rilevato che i ricorrenti ha nno depositato memoria, con documentazione allegata, con la quale ha nno richiesto dichiararsi cessata, tra le parti, la materia del contendere deducendo che l’imposta in contestazione «è stata assolta da parte soccombente in data 12.11.2021, al n. 032745, come attestato dall’esito della interrogazione scaricata dal sitodell’Agenzia delle Entrate»;3.1 – la produzione del documento in questione con le memorie deve ritenersi legittima in quanto suscettibile di incidere sulla ammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (art. 372, cit.);come, difatti, già statuito dalla Corte, quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione od altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (Cass., 24 giugno 2005, n. 13565;

Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368; per un recente caso di rilevata inammissibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse, in relazione ad accordo transattivo stragiudiziale v. Cass., 30 maggio 2023, n. 15274 e Cass., 13 luglio 2023, n. 20159); 3.2 - la documentazione prodotta è costituita da una nota telematica che reca gli estremi della registrazione della sentenza civile oggetto di tassazione, l’importo liquidato a titolo di imposta di registro e gli estremi (anche) della relativa iscrizione a ruolo; -da detta documentazione non può ricavarsi ex se che vi sia stato un effettivo versamento del tributo e, per dir meglio, un versamento, da parte di soggetto coobbligato, definitivo in quanto non più in contestazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; - vanno, pertanto, assunte informazioni dalla ricorrente Agenzia delle Entrate in ordine alla definitività del pagamento del tributo in contestazione tra le parti, come eseguito da coobbligato e con riferimento all’avviso di liquidazione in contestazione.

P.Q.M.

La Corte, assegnando termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, dispone acquisirsi informazioni dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla definitività del pagamento del tributo in contestazione tra le parti, come eseguito da coobbligato