Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal via simplified settlement procedure under Law 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently dismissed the proceedings because the appellant voluntarily withdrew the case. The appellant had accessed a simplified settlement procedure under Law 130/2022, which legally mandated the termination of the litigation. Consequently, the Court ruled that the process was extinguished and ordered the costs to be shared between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IALaw 130/2022, Art. 5; Law 31/2022, Art. 5: When a party voluntarily withdraws an appeal after accessing a simplified settlement procedure, the proceedings are extinguished by operation of law, and the specific cost-sharing rule for such withdrawals applies instead of the general rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2855/2022R.G. proposto da Imar S.r.l. in Liquidazione, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., con domicilio eletto in Roma, Via Carlo Tenca n. 5, presso lo studio dell’avvocato Andrea Didone, rappresentata e difesa dall’avvocato Renzo Merlini; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 694/2021, depositata il 14 giugno 2021, della Commissione tributaria regionaledelle Marche; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023,dal Consigliere dott.
Liberato Paolitto . Registro Invim Agevolazioni Rilevato che: 1. –sulla base di due motivi, Imar S.r.l. ricorre per la cassazione dellasentenza n. 694/2021, depositata il 14 giugno 2021, con la quale la Commissione tributaria regionale delle Marche ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che diversamente aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione delle imposte di registro ed ipocatastali dovute dalla stessa odierna ricorrente, avviso emesso dietro revoca dell’agevolazione usufruita dalla contribuente in relazione all’acquisto di un terreno edificabile, ed ai sensi della l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33,comma 3; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Considerato che: 1. – in via pregiudiziale, va rilevato che parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con allegati; - nello specifico , detta rinuncia – che pur risulta notificata a controparte – consegue dalla definizione agevolata della controversia cui la contribuente ha fatto accesso ai sensi della l. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5; e detta definizione risulta, altresì, documentata con riferimento alla presentazione della domanda ed al versamento dell’importo dovuto, oltreché con certificazione relativa alla insussistenza di pendenze tributarie per atti impositivi e cartelle di pagamento; 2. - alla rinuncia consegue, quindi, la pronuncia di estinzione del processo(art. 391 cod. proc. civ.); - del resto, va rimarcato, l’effetto estintivo si correla (anche) al difetto di un’istanza di trattazione, così come detta fattispecie disciplinata dall’art. 5, comma 12, cit.; 3. - le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma3), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., poichè la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107;
Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198); - non ricorrono nemmeno i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in