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Ordinanza — n. 2540/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as extinguished by voluntary payment under simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2540/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer completed a simplified settlement procedure with full payment. The taxpayer had previously challenged four VAT assessment notices regarding incorrect rate application, which were annulled by lower courts before the tax authority appealed. The court ruled that the procedural outcome was finalized by the taxpayer's voluntary payment and formal request for simplified resolution, triggering statutory extinction of the ongoing litigation.

Regesto Legislator

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Art. 6 e 7, comma 2, lett. b) e comma 3, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119; When a taxpayer voluntarily pays the tax debt and requests a simplified settlement procedure, the litigation is extinguished regardless of prior procedural history.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction voluntary tax payment VAT assessment notices Cassation dismissal sottrazione dell'iva aliquota IVA ridotta detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 6 e 7, comma 2, lett. b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136
Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
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Testo completo

3 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15663/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro RMB SPA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2 SC.C INT.9, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI DOMENICO (CNCDNC38M31A710Z) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANERBA ANDREA (MNRNDR48A07D284G) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.6892/2016 depositata i l 15/12/2016 .

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 07/11/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: L’Agenzia delle entrate-D.P. di Brescia, emetteva nei confronti di R.M.B. S.P.A., che opera nel settore della lavorazione dei rifiuti, quattro avvisi di accertamento - T9H03 T303877 - 2011 per l’a.i. 2006; T9H03 A301072-2012 per l’a.i. 2007; T9H03 A301385-2012 per l’a.i. 2008; T9H06 A301396-2012 per l’a.i. 2009 - per recupero dell’IVA dalla predetta, quale cessionario, indebitamente detratta in conseguenza dell’erronea applicazione, da parte del cedente, dell’aliquota del 20% anziché del 10% su lavori di realizzazione di un capannone industriale all’interno di un impianto destinato allo svolgimento della gestione dei rifiuti.

Esitata negativamente la fase di accertamento con adesione, la contribuente proponeva separati ricorsi, che la CTP di Brescia, previa riunione, accoglieva con sentenza n. 235/02/2014, annullando per l’effetto gli avvisi. L’Ufficio proponeva appello, respinto dalla CTR con la sentenza in epigrafe. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi; resisteva con controricorso la contribuente. All’odierna pubblica udienza, il Sost. Proc. Gen. in persona del Dott. Mauro Vitiello conclude per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Considerato che: Con nota depositata telematicamente il 14 luglio 2023, con il corredo della relativa documentazione, il difensore della contribuente rappresentava che quest’ultima aveva proposto istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b), e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, effettuando l’intero pagamento del dovuto. La perfezione della procedura di definizione agevolata trova riscontro nelle comunicazioni, depositate dall’Avvocatura Generale dello Stato il 13 luglio 2023, della D.P. di Brescia, che ne dà espressamente atto, concludendo per la cessazione della materia del contendere.

In considerazione di quanto innanzi, e rilevato, ad ogni modo, esser decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo. Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Spese a c