Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Geprom SRL, the appellant, did not act after the proposal for judgment was communicated, while the tax agency argued for dismissal under procedural silence rules. The court ruled that the lack of a timely request constituted a waiver, leading to the termination of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20467/2021 R.G. proposto da : GEPROM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, C.NE CLODIA, 88, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO RICCARDO (DLRRCR65H27H501L) e rappresentata e difesa dall'avvocato FERRARO ERMANNO (FRRRNN70B03G568A), PEC ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 464/2021 emessa da COMM.TRIB.REG.
CAMPANIAVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.150,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 25/01