Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Equitalia, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Migliaccio, argued for the dismissal of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the litigation and ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3052/2017 R.G. proposto da : EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, ex lege domiciliato presso la cancelleria della Corte, in Roma, piazza Cavour, difeso e rappresentato dall’ avvocato DI MAGGIO GENNARO (DMGGNR62R09F839P) -ricorrente- contro MIGLIACCIO EMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 267, presso lo studio dell’avvocato CIARDO DANIELA (CRDDNL65P58D761G) rappresentato e difeso dall'avvocato FERRANTE MARCELLA (FRRMCL71S69F839P) -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
CAMPANIA n.6198/2016 depositata il 24/06/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.153,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in