Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The tax authority argued that the delay constituted a waiver of the right to appeal, while the church and other parties sought to uphold the lower court's judgment. The court ruled that the procedural silence amounted to a formal renunciation, extinguishing the litigation and awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2986/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, domiciliataex lege in ROMA, VIA DEI PROTOGHESI N. 12, rappresentatae difesa dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LA RENA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MUSCARA' SALVATORE (MSCSVT46P16A028O) -controricorrente- nonchécontro RICCIOLI PAOLO -intimato- nonché contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
SICILIA - SEZ.DIST.CATANIA n.2448/2016depositata il 22/06/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.051,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così de