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Ordinanza — n. 2444/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax authority appeal, allowing tax suspension for earthquake victims despite EU state aid rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2444/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal ruling that allowed a suspended tax payment plan for a company affected by the 2002 Catania earthquakes. While the authority argued that the tax suspension violated EU state aid rules by granting a benefit without prior Commission approval, the court found the specific measure compatible with European law. Consequently, the lower court's decision permitting the tax relief was upheld, and the case was remanded for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1, co. 1011, l. n. 296/06; Art. 9 bis, l. n. 289/2002; Art. 2, 22, VI direttiva 77/388/CEE; Art. 107, 108 TFUE: The tax suspension measure for natural disaster victims does not constitute incompatible state aid under EU law, as it is a specific, temporary relief measure justified by force majeure and does not distort competition.

Parole chiave

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tax suspension earthquake victims state aid compatibility IVA recovery natural disaster relief Corte di Cassazione fiscal neutrality condono dell'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, co. 1011, l. n. 296/06
Invero la CTR, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di ammettere lasospensione prevista dall’art. 1, co. 1011, l. n. 296/06 anche in relazione alle rate dovute a seguito della presentazione di una precedente istanza di condono ex art.
Art. 9 bis, l. n. 289/2002
296/06 anche in relazione alle rate dovute a seguito della presentazione di una precedente istanza di condono ex art. 9 bis l n.
Art. 2, 22, VI direttiva 77/388/CEE
Con l’unico motivo l’Avvocatura generale dello Stato denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della IV direttiva n.
Art. 107, 108 TFUE
Decisione della Commissione europea C/2015, 5549 final
107 e 108, paragrafo 3 de Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e della Decisione della Commissione europea C/2015, 5549 final del 14.08.2015 in relazione all’art.
art. 2697 c.c
Con l’unico motivo l’Avvocatura generale dello Stato denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della IV direttiva n.

Giurisprudenza citata

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Cass. VI - 5, Ordinanza n. 19661 del 24/07/2018
Cass. VI - 5, Ordinanza n. 19661 del 24/07/2018 (Rv.
Cass. V, n. 27822 del 31/10/2018
Cass. V, n. 27822 del 31/10/2018 (Rv.
Cass. V, n. 6756 del 04/05/2012
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11416/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Giosa s.r.l. in liquidazione -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Sez. distaccata di Catania, n. 1792/15/2019, pronunciata il 20 febbraio 2019e depositata il 20 marzo 2019, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2023dal Co:

Marcello M. Fracanzani; Oggetto: tributi 21 –11416-2020 – 2 9/11/ 2023 MMF RILEVATO La società Giosa s.r.l. impugnava il provvedimento di diniego emesso dall’Ufficio con cui veniva respinta l’istanza presentata per la definizione agevolata delle imposte presentata in relazione all’anno d’imposta 2003. Segnatamente l’istanza aveva ad oggetto la definizione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici e vulcanici che avevano colpito la Provincia di Catania nell’anno 2002. I giudici di merito accoglievano la tesi della contribuente, fallita in pendenza del giudizio di primo grado, ma autorizzata a coltivare la lite dai competenti organi della procedura.

Invero la CTR, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di ammettere lasospensione prevista dall’art. 1, co. 1011, l. n. 296/06 anche in relazione alle rate dovute a seguito della presentazione di una precedente istanza di condono ex art. 9 bis l n. 289/2002, rigettava l’appello dell’ufficio che riteneva invece che i due benefici (condono e sospensione) non fossero cumulabili. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria, che si affida ad un unico motivo di ricorso. Rimane intimata la contribuente. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso.

Con l’unico motivo l’Avvocatura generale dello Stato denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della IV direttiva n. 77/388/CEE (in specie artt. 2 e 22) come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza dellaSesta sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 nonché dell’art. 107 e 108, paragrafo 3 de Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e della Decisione della Commissione europea C/2015, 5549 final del 14.08.2015 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e, per quanto occorrer possa, violazione e/o falsa applicazione del Regolamento CE n. 1407/2013 21 –11416-2020 – 2 9/11/ 2023 MMF e del Regolamento CE n. 717/2014, se del caso per il tramite degli artt. 11 e 117 Cost. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c..

In sostanza critica la sentenza impugnata per aver la CTR sancito l’illegittimità del diniego opposto all’istanza di definizione agevolata in violazione del diritto europeo, perché gli stessi avevano conseguito redditi d’impresa o da lavoro autonomo. Denunzia poi la violazione del principio di neutralità fiscale connesso al debito IVA. La censura è fondata. Ed infatti, è già stato ricordato come l'art. 9 bis della l. n. 289 del 2002, nella parte in cui consente di definire una controversia con l'Amministrazione finanziaria evitando il pagamento delle sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell'IVA, deve essere disapplicato a prescindere da specifiche deduzioni di parte e senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali (quale, nella specie, il carattere "chiuso" del giudizio di cassazione), essendo in contrasto con gli obblighi previsti dagli artt. 2 e 22 della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'IVA, secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2008, causa C - 132/06, che ascrive a dette norme comunitarie portata generale, poiché anche tale forma di condono cd. clemenziale, come le ipotesi di condono premiale previste dagli artt. 7 ed 8 della stessa l. n. 289 del 2002, è idonea a pregiudicare in modo significativo il funzionamento del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto (Cfr.

Cass. VI - 5, Ordinanza n. 19661 del 24/07/2018 (Rv. 650358 -01). In tema di condono fiscale, le misure con le quali lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione dell'IVA devono ritenersi incompatibili, anche rispetto alle sanzioni, con la disciplina comunitaria per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione 21 –11416-2020 – 2 9/11/ 2023 MMF europea, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto europeo: ne deriva che deve essere disapplicato l'art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 che consente la definizione dei rapporti fiscali escludendo le sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell'IVA. (Cfr.

Cass. V, n. 27822 del 31/10/2018 (Rv. 651541 -01) Infatti, già da tempo era stato affermato che in tema di recupero di aiuti di Stato, in ragione del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 88 TCE, le imprese beneficiarie di un aiuto non possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto ove lo stesso sia stato concesso senza il rispetto della procedura o prima della sua regolare conclusione, né possono invocare a sostegno di tale affidamento l'eventuale incertezza degli orientamenti comunitari in materia (nella specie, di aiuti all'occupazione), dovendosi altresì considerare irrilevanti sia l'esistenza di eventuali disposizioni legislative nazionali che disciplinato gli aiuti, poi giudicati illegittimi, sia eventuali pronuncedei giudici nazionali, ivi inclusa la Corte costituzionale, in quanto la valutazione di compatibilità degli aiuti con il mercato comune di portata comunitaria è di spettanza esclusiva della Commissione (Cass.

V, n. 6756 del 04/05/2012 (Rv. 622559 -01). Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai richiamati principi di diritto. PQM La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia –Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regola