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Ordinanza — n. 2441/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal rejection due to missing receipt notice, ruling it a factual error for revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2441/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal's rejection of a company's tax appeal. The regional tribunal had declared the appeal inadmissible because it found no proof of regular service, noting only a mailing receipt was present. The court ruled that the absence of a specific return card was a mere factual oversight rather than a legal error, making it a ground for revocation before the appellate court instead of cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.; Art. 64 D.Lgs. n. 546/1992; The assertion of a document's non-existence in the file when it is clearly present constitutes a material error of fact, not a violation of law, and must be raised as a ground for revocation before the appellate court.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility service of process notice material error of fact ground for revocation appellate court jurisdiction Cassation dismissal factual oversight procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.
CONSIDERATO CHE -con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 64 D.Lgs. n. 546/1992
546 del 1992, art. 64e art.
Art. 395 c.p.c., n. 4
64e art. 395 c.p.c., n. 4).
art. 360 c.p
Si tratta, quindi, non già di un vizio motivazionale, denunciabile in questa sede di legittimitàex art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 395 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9628/1994
395 c.p.c., n.4, e non di ricorso per cassazione” (Cass. n. 9628/1994;Cass.
Cass. n. 3074/1998
9628/1994;Cass. n. 3074/1998;Cass.
Cass. n. 11196/2007
3074/1998;Cass. n. 11196/2007;
Cass. n. 19174/2016
Cass. n. 19174/2016; Cass.
Cass. n. 29634/2019
19174/2016; Cass. n. 29634/2019 ; Cass.
Cass. sez. 5, n. 1778/2016
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 20066del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Bellavia Commerciale s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore; - intimata - Oggetto:Tributi Ires, Irap e Iva 2010 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 366/05/2021, depositata in data 15 gennaio 2021 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto nei confronti di Bellavia Commerciale s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, avverso la sentenza n. 1741/11/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avente ad oggettol’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio , ai sensi dell’art. 62 bis del d.l. n. 331/93, aveva contestato nei confronti della società, per l’anno 2010, maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva, in base all’applicazione degli studi di settore; -in punto di diritto, la CTR ha affermato- considerata la mancata costituzione della parte contribuente- l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio atteso che , dall’esame degli atti, non risultava il deposito della copia della cartolina di ritorno attestante la regolare notifica dell’atto di gravame; peraltro nell’elenco in calce all’atto di appello risultava al n. 2 soltanto la fotocopia della ricevuta di spedizione; -Bellavia Commerciale s.r.l. in liquidazione, è rimasta intimata;

CONSIDERATO CHE -con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. n. 546/92 nonché l’omesso esame di un fattodecisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio nonostante dall’esame degli atti risultassero correttamente depositati in giudizio sia la distinta di spedizione che l’avviso di ricevimento(v. all. 9 all’atto di appello);-il motivo- sotto entrambe le sub censure prospettate - si profila inammissibile; -la C.T.R., scrutinando l’appello dell’Ufficio, ha affermato che dall’esame degli atti non risultava il deposito della copia della cartolina di ritorno attestante la regolare notifica dell’atto di appello, risultando, peraltro, nell’elenco in calce all’atto di appello al n. 2 soltanto la fotocopia della ricevuta di spedizione.

Conseguentemente, ha dichiarato- considerata la mancata costituzione della parte appellata-l’inammissibilità dell’appello proposto; Come si vede, dunque, la C.T.R. ha adottato tale statuizione sulla ritenuta mancanza agli atti del giudizio del documento costituito dall’avviso di ricevimento della notifica, a mezzo posta, dell’atto di appello; -ritiene il Collegio sia dunque evidente che la censura in questione – con cui si contesta la mancata valutazione di taluni documenti, pur acquisiti al fascicolo, da parte della C.T.R. – sia mal posta, perchè attinente alla mancata loro considerazione nell’ambito dell’iter decisorio del giudice d’appello, anzichè alla ritenuta (ed eventualmente, erronea) mancanza tout court degli stessi documenti nel fascicolo, invece affermata dalla C.T.R.

Si tratta, quindi, non già di un vizio motivazionale, denunciabile in questa sede di legittimitàex art. 360 c.p.c., comma 1, n.

5) previgente, bensì di un vizio revocatorio, da sollevare dinanzi allo stesso giudice d’appello, ai sensi del combinato disposto delD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64e art. 395 c.p.c., n. 4). Del resto, è ampiamente consolidato l’orientamento per cui “L’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n.4, e non di ricorso per cassazione” (Cass. n. 9628/1994;Cass. n. 3074/1998;Cass. n. 11196/2007;

Cass. n. 19174/2016; Cass. n. 29634/2019 ; Cass. sez. 5, n. ) ; -in conclusione, il ricorso va rigettato ;-nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata la società contribuente; -rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714); P.Q. M. La C