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Ordinanza — n. 2429/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses VAT appeal for lack of proof regarding cross-border goods transfer documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2429/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Xin Tai s.r.l. against a regional tax commission decision. The company argued that a delivery note from a foreign buyer was insufficient proof of cross-border transfer under Italian VAT law. The court ruled that the submitted documents lacked specific reference to the invoices and failed to prove the actual movement of goods, thus upholding the tax authority's recovery of VAT.

Regesto Legislator

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Art. 41 D.L. n. 331/93; Art. 2697 c.c.: The burden of proving cross-border transfer in VAT exemptions requires documentary evidence directly linking the goods to the transaction; generic delivery notes without invoice references are inadmissible.

Parole chiave

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VAT cross-border transfer burden of proof tax delivery note evidence intrastat documentation franco fabbrica clause fini dell'IVA direttiva sull'IVA indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 41 D.L. n. 331/93
Art. 2697 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE -con l’unicomotivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 3563del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da XIN TAI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore Ren Jiandi, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv.to Vittorio Giordano e dall’Avv.to Gianmarco Dellabartola,elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori , in Roma, allaVia Aurora n. 39; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

Oggetto:Tributi Iva 2011 Cessioni intracomunitarie - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 1780/2/2020, depositata in data 22 giugno 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - XIN TAI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n.15616/25/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Romache aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento n.TK3036404842 con il quale l’Ufficio , ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93,aveva recuperato l’Iva in relazione a fatture emesse senza addebito di imposta, disconoscendo le operazioni eseguite dalla società come intracomunitarie, in mancanza di documentazione attestante l’effettivo trasferimento della merce in altro Stato della Comunità europea; -la CTR ha osservato che- premesso che :

a) l’onere di provare l’esistenza dello scambio intracomunitario grava sul cedente che ha eme sso la fattura senza applicare l’imposta nei confronti del cessionario ;

b) come chiarito dall’Amministrazionecostituisce prova idonea della cessione intracomunitaria la contemporanea presenza della fattura di vendita all’acquirente comunitario, degli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate, del documento di trasporto internazionale (CMR) firmato dal trasportatore e dal destinatario per ricevuta della merce, del pagamento dell’acquirente desumibile da riscontri oggettivi;

c) nelle cessioni franco fabbrica(con consegna della merce da parte del cedente nazionale al vettore incaricato dal proprio cliente), nel caso in cui il cedente nazionale non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova della movimentazione fisica dei beni verso lo Stato membro di destinazione può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo- nella specie, la società aveva allegato al ricorso alcuni documenti inidonei a provare, in assenza di ulteriore documentazione, il presupposto territoriale “consistendo in fatture con allegate certificazioni di avvenuta ricezione della merce che non avevano alcun riferimento certo con le predette fatture” con conseguente legittimità del recupero Iva da parte dell’Ufficio a seguito del disconoscimento, in applicazione dell’art. 41 del d.l. n. 331/93, delle operazioni eseguite dalla società come intracomunitarie in difetto del requisito territoriale; -l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

CONSIDERATO CHE -con l’unicomotivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 del d.l. n. 331/93 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimo il recupero Iva da parte dell’Ufficio- in relazione alle operazioni eseguite dalla società e disconosciute come aventi carattereintracomunitario – in quanto al fine di provare l’avvenuta effettuazione di una cessione intracomunitaria, non era sufficiente la dichiarazione scritta rilasciata dal cessionario dell’avvenuta ricezione della merce; in particolare, ad avviso della ricorrente- posto che , nelle ipotesi , come nella specie, di cessione con clausola “franco fabbrica” ove il cedente nazionalenon avesse provveduto direttamente al trasporto delle merci e non fossein grado di esibire il documento di trasporto, la prova dell’avvenuto trasporto potevaessere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a tal fine– il giudice di appello avrebbe erroneamente affermato la non sufficienza, al fine della provadel requisito della territorialità per l’applicabilità del regime della non imponibilità ai sensi dell’art. 41 cit., della dichiarazione sottoscritta dal cessionario attestante la ricezione della merce unitamente ai documenti fiscalmente rilevanti (fattura di vendita, modello Intrastat e avvenutopagamento dei beni); -il motivo si profila inammissibile non cogliendo la ratio decidendi del provvedimento impugnato; invero, la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio sul rilievo che la società contribuente avesse prodotto in giudizio documenti – “fatture con allegate certificazioni di avvenuta ricezione della merce che non avevano alcun riferimento certo con le dette fatture” – “ del tutto inidonei a provare, in assenza di ulteriore documentazione, il presupposto territoriale” (dell’effettivo trasferimento della merce da uno Stato ad altro Stato della Comunità europea) ai fini dell’applicabilità del requisito della non imponibilità ex art. 41 del d.l. n. 331/93; pertanto, il giudice di appello lungi dal ritenere non sufficiente, al fine di provare il trasporto dei beni in altro Stato membro e, conseguentemente applicare il regime di non imponibilità ex art.41 cit., una dichiarazione rilasciata dal cessionario attestante l’avvenuta ricezione della merce (unitamente ai documenti fiscalmente rilevanti) ha riscontrato in concreto la mancata valenza probatoria dei documenti prodotti dalla contribuente per mancanza di alcun riferimento certo con le prodotte fatture delle allegate certificazioni di avvenuta ricezione della merce; -in conclusione, il ricorso va rigettato ; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

P.Q. M. La Corterigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.800,00per compensi oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1quaterD.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del