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Decreto — n. 2423/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2423/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a company, challenged a lower court judgment against the Milan Tax Agency but remained silent after the deadline for requesting a ruling passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal withdrawal and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the 40-day period to request a decision on the proposal for settlement constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal 40 day deadline proposed settlement extinction of proceedings litigation costs award esecuzione forzata spese di esecuzione continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
LOMBARDIA n.2/2023 depositata il 02/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
LOMBARDIA n.2/2023 depositata il 02/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3457/2023 R.G. proposto da : BARATTA CORRADO, SILVA CAMILLA, in proprio e quali soci accomandante ed accomandataria della società Metal Int. Di Silva Camilla e C. s.a.s., elettivamente domiciliati in MILANO CORSO PORTA VITTORIA, 50, presso lo studio dell’avvocato COLOMBO MARCO BASSANO (CLMMCB69B08A794A) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n.2/2023 depositata il 02/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.2000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così