Cassation court dismisses tax appeal due to case extinction via simplified settlement procedure under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the co-owners' successful use of the simplified settlement procedure under D.L. 119/2018. Although the tax agency requested cassation against a judgment confirming the heirs' appeal against an inheritance tax assessment, the debt was fully discharged by one co-owner's payment and formal settlement request. Consequently, the court ruled that the litigation interest vanished for all parties, rendering the cassation appeal inadmissible as the underlying dispute no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 10 D.L. 119/2018; Art. 6 comma 14 D.L. 119/2018: When a taxpayer utilizes the simplified settlement procedure by submitting a definition request and payment, and no objection is raised, the litigation is deemed extinguished, eliminating the standing for further appeals by non-participating co-obligated parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4230/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro MALVEZZI CAMPEGGI GUENDALINA, MALVEZZI CAMPEGGI CAMILLO, RASMUSSEN HANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 18, presso lo studio dell’avvocato PERSICO GIUSEPPE (PRSGPP69L05G273S) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 3868/2017 depositata il26/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023dal Consigliere FABIO DI PISA; RILEVATO CHE 1. con ricorso, affidato a due motivi, l’ Agenzia delle Entrate chiedeva la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3868/10/17 che aveva confermato la sentenza di primo grado in forza della quale era stataaccolta l’ impugnazione di Hanna Rasmussen, Guendalina Malvezzi Campeggi e Camillo Malvezzi Campeggi avverso un avviso di liquidazione di imposta successoria;
2. Hanna Rasmussen, Guendalina Malvezzi Campeggi e Camillo e Malvezzi Campeggi resistevano con controricorso;
3. in pendenza di giudizio di cassazione, i controricorrenti, alla luce del disposto dell’art. 6, comma 10, D.L. 119/2018, dichiaravano di volersi avvalere della definizione agevolata contestualmente depositando la domanda di definizione presentava telematicamente nonché copia del versamento delle somme dovute ai sensi dell’art. 6 D.L. 119/2018;
4. con ordinanza in data 20 maggio 2021 questa Corte concedeva all’Agenzia delle Entrate un termine di 60 giorni per fornire informazioni in ordine agli esiti della procedura di definizione agevolata attivata dalla coerede Malvezzi Campeggi Floriana; CONSIDERATO CHE 1. sebbene l’ Agenzia delle Entrate non ha fornito i chiesti chiarimenti tuttavia risulta, come comprovato dai controricorrenti con memoria in data 31/10/2023,che l’ ufficio ha provveduto allo sgravio integrale della pretesa tributaria che era stata iscritta a ruolo al n. 2014/000393 notificato con cartella n. 09720140027908890 a seguito del pagamento da parte di uno dei coobbligati;
2. il processo deve, quindi,ritenersi estinto per avvenuta definizione della lite ai sensi del d.l. 119/18 conv. in l. 136/18; 2.1. l’ art.6 del d.l. in esame, per quel che qui rileva, dispone che: - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10); - «l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Il diniego è impugnabile entro sessantagiorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13); 2.2. poiché qui risulta, da un lato, che uno dei contribuent i ha trasmesso all’Amm.ne Finanziaria la relativa domanda di definizione ed eseguito il versamento dovuto e, dall’altro, che non è stato notificato diniego, né presentata la menzionata istanza di trattazione agli specifici fini di cui all’art.6 cit., la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata deve ritenersi perfezionata; 2.3. va precisato che il sopravvenuto pagamento dell'intero debito tributario da parte di uno solo dei coobbligati, attraverso la definizione della lite con il Fisco, determina l'estinzione della pretesa erariale e il venire meno l'interesse alla lite da parte dei non aderenti ai sensi dell’ art. 6 co. 14 d.l. 119/2018; 3.la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo; le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate. Così deciso nella ca