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Decreto — n. 2358/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against tax authority's declaration of case extinction due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 2358/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the State Attorney's appeal against a regional tax court's decision declaring the tax litigation extinguished. The lower court ruled that the case ended automatically because the tax authority failed to object within the strict deadlines set by the 2023 emergency decree. The Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory time limits for challenging the extinction were not met.

Regesto Legislator

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, legge n. 197/2022: The court declares that a tax proceeding is extinguished if the tax authority does not file an objection within the prescribed time limits, thereby preventing the extension of the litigation period.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural time limits emergency decree 2023 state attorney appeal administrative tax procedure procedura giudiziaria tributaria assistenza amministrativa fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
UMBRIA n.185/02/2022 depositata il 17/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26900/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ADVANZ PHARMA SPECIALITY MEDICINE ITALIA SRL (già Intercept Italia Srl), in persona del legale rappresentante MARINI BARBARA, rappresentata e difesa dall’avvocato MICELI ROSSELLA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. UMBRIA n.185/02/2022 depositata il 17/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO