Cassation court dismisses appeal against tax agency's declaration of case extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Iren Energia against the tax agency's declaration of case extinction. The lower court ruled that the proceedings terminated automatically because the tax authority failed to formally deny the tax assessment within the statutory timeframe. Consequently, the court upheld the extinction of the legal process and assigned the costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court declares a civil procedure extinguished if the tax authority does not issue a formal denial of the assessment within the prescribed period, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2390/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro IREN ENERGIA SPA UNIPERSONALE, IREN SPA, AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO SPA, rappresentate e difesedall’avvocato LUCISANO CLAUDIO, unitamente agli avvocati GARAVOGLIA MARIO, VULCANO MARIA SONIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.427/2021 depositata il 15/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCES