Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the tax authority failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Italian Revenue Agency and Ellesse S.r.l. regarding the procedural handling of the cassation request. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to extinguish the case and order the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the party fails to request a decision within forty days of notification, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4764/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE SICILIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ELLESSE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA V.PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato SPADA GIUSEPPE (SPDGPP68R16I754O) rappresentato e difeso dall'avvocato SALLEMI SEBASTIANO (SLLSST60H23H163H) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
CATANIAn.6715/2022depositata il 01/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatarioAvv. Sebastiano Sallemi. Co