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Decreto — n. 2337/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2337/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Tribunal's judgment extinguished because the taxpayer failed to request a decision within the statutory 40-day period. Although the original appeal was inadmissible, the Court ordered a mutual compensation of litigation costs based on the principle of supervening justice and evolving jurisprudence. Consequently, the proceedings were terminated without a substantive ruling on the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings, with costs compensated between parties.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal statutory time limit extinction of proceedings mutual compensation of costs supervening justice principle taxpayer cassation appeal procedural default spese susseguenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.35828/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato SGOTTO CIABATTINI LIDIA (SGTLDI44E49C621U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMANO ANDREA EUGENIO MARIO (RMNNRG69M21F205E) -ricorrente- contro FRACCALVIERI UGO -intimato- avverso SENTENZA Tribunale di MILANO n.6256/2018 depositata il 01/06/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che -nonostante l’inammissibilità originaria del ricorso proposto dal contribuente - le spese vadano compensate per lo jus superveniens e l’evoluzione giurisprudenziale;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 18