Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing, shifting costs to the party who advanced them.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the administrative agency's formal listing of the case as resolved. The plaintiff argued for a hearing to contest the extinction, while the agency contended the procedural listing under the new tax law finalized the dispute. The court ruled that the statutory listing automatically extinguished the proceedings, leaving all advanced costs to the party who initiated the advance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197/2022; When a tax dispute is formally listed as resolved under the new procedural framework, the proceedings are automatically extinguished and the costs advanced by one party remain their sole responsibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23385/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FERRAIOLI MARIANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato TOZZI ALESSANDRO nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 1333/03/2022 depositata il 22/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR