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Sentenza — n. 2273/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declares case extinguished with cost compensation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2273/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal extinguished because the appellant, Mario Baviati, formally withdrew from the proceedings before the public hearing. Although the appellant argued that the tax authority misapplied registration duties on a non-consumable property, he had lost interest in the litigation following a separate settlement regarding the payment order. Consequently, the court ruled that the judgment must be declared void with full compensation of litigation costs under Article 391 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party withdraws from litigation before the final judgment, the proceedings are extinguished and litigation costs are fully compensated between the parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs compensation tax registration dispute Cassation withdrawal incentivazione immobiliare mercato immobiliare imposta sull'acquisto

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.
la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.
la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
art. 391 cod.proc.civ
Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9795/2016 R.G. proposto da: BIAVATI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MANLIO GELSOMINI 4, presso lo studio dell’avvocato TROILI MOLOSSI CARLO ALBERTO (TRLCLL47A25H501A) e rappresentato e difeso dall'avvocato CRISI FRANCESCO (CRSFNC66L14H501M) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

UMBRIA n. 529/2015 depositata il 19/10/2015, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. FATTI DI CAUSA 1.Mario Baviati ha impugnato l’avviso di liquidazione e d’irrogazione sanzioni relativo all’atto stipulato in data 10 agosto 2012, con cui Fineco Leasing s.p.a. ha acquistato da Damaschi s.r.l. una unità immobiliare in corso di costruzione, non utilizzabile. Più precisamente il notaio ha auto-liquidato l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, essendo l’atto soggetto ad i.v.a., anche alla luce delle circolari adottate, mentre l’Amministrazione finanziaria ha applicato l’imposta ipotecaria nella misura del 3 % e quella catastale nella misura del’1%, sul presupposto che l’immobile fosse idoneo ad essere immesso in consumo e rientrasse nella previsione di cui al n. 8- ter dell’art. 10 del d.lgs. n. 347 del 1990. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il notaio.

4. L’Agenzia, non essendosi costituita nei termini, ha depositato memoria solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. 5.La Procura Generale della Cassazione ha depositato conclusioni scritte.

6. La causa è stata trattata all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2024, in cui è stata decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente ha denunciato:

1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 10, n. 8-ter, d.P.R. n. 633 del 1972, 10 del d.lgs. n. 347 del 1990 e 1-bis della relativa tariffa allegata, rilevando che, da un lato, la ratio del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto l’assoggettamento ad i.v.a. dei fabbricati di natura strumentale trasferiti entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione, con assoggettamento ad imposta ipotecaria nella misura del 3% e di quella catastale nella misura dell’1%, è costituita dall’idoneità del bene ad essere destinato al consumo, sicché in caso contrario, laddove il bene risulti ancora inserito nel circolo produttivo va, invece, assoggettato ad i.v.a. ed ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e, dall’altro lato, che l’idoneità di un immobile ad essere destinato al consumo coincide con l’ultimazione dei lavori e l’accatastamento, mentre non può ritenersi sufficiente, come ritenuto in sentenza, la conclusione di contratti relativi all’utilizzo dell’immobile;

2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod.proc.civ., dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, 1175 e 1375 cod.civ., d.P.R. n. 633 del 1972, 10 del d.lgs. n. 347 del 1990 e 1-bis della relativa tariffa allegata, essendo l’Amministrazione finanziaria venuta contra factum proprium e, cioè, contro le posizioni espresse nelle circolari adottate.

2. Prima della celebrazione dell’udienza è pervenuto atto di rinuncia al giudizio da parte del ricorrente ed accettazione da parte dell’Agenzia. Dall’atto di rinuncia risulta che il ricorrente ha perso interesse a coltivare il presente giudizio in considerazione della definizione agevolata della controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento e del pagamento del dovuto. Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ.

3. In conclusione il presente giudizio va dichiarato estinto. Le spese devono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod.proc.civ.

P.Q.M.

La Corte: dichiara estinto il giudizio; dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Roma, 11 gennaio 2024.