Cassation court remands case to lower court due to administrative settlement agreement pending review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to a new role to clarify the outcome of an administrative settlement procedure initiated by the taxpayer. The taxpayer, Buzzi Unicem, had filed a request for expedited tax dispute resolution, offering a lump-sum payment to settle the tax debt owed to the concessionary company, Tre Esse Italia. Although the filing was late, the Court deemed the administrative process potentially definitive and required the lower court to verify its finality before proceeding with the cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 184-204 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; When a taxpayer initiates an expedited tax dispute resolution procedure, the Court of Cassation must remand the case to determine if the administrative outcome is definitive before adjudicating the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30948/2020 del ruolo generale, proposto DA T RE E SSE I TALIA S.R.L. (codice fiscale 01625840606), con sede in Supino (FR), alla Via Condotto Vecchio n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore , Delia Corsi, quale concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sugli immobili del Comune di Guidonia Montecelio (RM), giusta contratti di concessione nn. 55265/2010, 2307/2012 e relativo atto integrativo n. 2441/2015, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.
Renato Cicerchia (codice fiscale CCR RNT 67C19 A123 Z) del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Panisperna n. 95, presso lo studio dell’avv. Stefano Guidotti. - RICORRENTE – CONTRO ICI2011 B UZZI U NICEM S. P .A. (codice fiscale 00930290044), con sede in Casale Monferrato (AL), alla Via Luigi Buzzi n. 6, in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, dr. Pietro Buzzi, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. prof. Giuseppe Vanz (codice fiscale VNZ GPP 62L30 L407 C) e dall’avv.
Eliana Rizzi (codice fiscale RZZ LNE 76R65 H355 R), elettivamente domiciliati in Roma, alla Piazza Venezia, n. 11, presso lo studio dell’avv. prof. Livia Salvini. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE – ED ilC OMUNE DI G UIDONIA M ONTECELIO (codice fiscale 02777620580), con sede alla Piazza Matteotti n. 20. - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 903/6/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 18 febbraio 2020, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza del 14 settembre 2023 dal Consigliere Ugo Candia.
U DITO il Sostituto Procuratore Generale, Stanislao De Matteis, che si è riportato alle motivate conclusioni scritte depositate il 30 giugno 2023, con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso principale ed i motivi sub. B e C di quello incidentale, dichiarando inammissibili i restanti. UDITE le parti, l’avv. Renato Cicerchia nell’interesse di Tre Esse Italia S.R.L. e l’avv. Giuseppe Vanz nell’interesse di Buzzi Unicem S.p.A. RILEVATO CHE : 1.con avviso di accertamento n. 21291 Tre Esse Italia S.R.L., quale concessionaria del Comune di Guidonia Montecelio dell’attività di riscossione dell’imposta comunale sugli immobili - accertava e liquidava nella somma complessiva di 1.209.954,93 € l’ICI asseritamente dovuta da Buzzi Unicem S.p.A. (da ora solo Buzzi) per l’anno 2011, in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione e del mancato versamento dell’imposta relativamente a terreni (costituenti quaranta particelle catastali) adibiti a cava di calcare ed argilla, considerate ricomprese nella zona D (industriale) del Piano Regolatore Generale (nella sottozona D3), come aree fabbricabili;
2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava sia l’appello proposto dalla concessionaria, che il gravame incidentale avanzato dalla contribuente contro la pronuncia n. 5311/26/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale aveva parzialmente accolto il ricorso della Buzzi Unicem per il vizio di motivazione dell’atto impugnato in relazione a trentacinque terreni, rigettandolo per i restanti cinque, in ordine ai quali la contribuente aveva riconosciuto l’assoggettamento dei beni all’imposta, reputando - il Giudice territoriale provinciale - inammissibile la contestazione del quantum debeatur in ragione dell’omessa impugnazione delle delibere del consiglio comunale che avevano determinato il valore delle aree ricomprese nella zona industriale;
3. Tre Esse Italia S.R.L. notificava in data 23 novembre 2020 mediante posta elettronica certificata, ricorso per la cassazione della suindicata pronuncia, formulando tre motivi di impugnazione, successivamente illustrati, in data 31 agosto 2023, con memoria ex art.378 cod. proc. civ.;
4. Buzzi Unicem S.p.A. (da ora solo Buzzi) resisteva ed impugnava, a sua volta detta pronuncia con controricorso e ricorso incidentale, notificato alla Tre Esse Italia S.R.L. ed al Comune di Guidonia Montecelio tramite servizio postale il 18 dicembre 2020, formulando cinque motivi di impugnazione e reiterando le censure ritenute assorbite, successivamente depositando, in data 26 luglio 2023, memoria ex art.378 cod. proc. civ.;
5. il Comune di Guidonia Montecelio è restato intimato, mentre Tre Esse Italia S.R.L. ha notificato controricorso avverso il ricorso incidentale. CONSIDERATO CHE :
1. con nota del 10 ottobre 2023 e, quindi, dopo la celebrazione della suindicata udienza pubblica del 14 settembre 2023, Buzzi S.p.A. (già Buzzi Unicem S.p.A.) ha depositato la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi 184- 204, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in relazione al giudizio in oggetto, presentata il 29 settembre 2023 (pure in data successiva alla citata udienza pubblica), che ha contemplato il pagamento in un’unica rata della somma di 35.945,00 €;
2. detta domanda risulta essere stata notificata alla Tre Esse Italia il 29 settembre 2023; 3. è stato altresì depositato copia del bonifico della predetta somma, effettuato il 29 settembre 2023;
4. il pur irritale e tardivo deposito della menzionata nota e documentazione, comunque intervenuto prima della pronuncia di questa Corte, in tesi idonea a far ritenere definita la controversia, induce a disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, onde sentire a chiarimenti la Tre Esse Italia, che nulla ha rappresentato in merito, sull’esito della predetta procedura amministrativa, invitando, nel caso, le parti a rassegnare conclusioni congiunte e/o uniformi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
la Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, onde sentire le parti a chiarimenti sull’esito della procedura amministrativa di definizione agevolata della controversia in oggetto, invitandole, nel caso, a rassegnare conclu