Italian tax court dismisses appeal declaring tax dispute extinguished for 2011 and annulled for 2010.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished regarding the 2011 tax year and annulled the tax assessment for the 2010 year. The taxpayer had previously obtained an annulment in self-help for 2010 and opted for a simplified settlement procedure for 2011. Consequently, the court terminated the proceedings and ordered full compensation of litigation costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 186, l. n. 197/2022; Art. 103, comma 1, l. n. 212/2000: When a tax assessment is annulled in self-help for one year and a simplified settlement procedure is adopted for another, the entire proceeding is extinguished and costs are fully compensated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24101/2016R.G. proposto da: DI FRANCESCO LUCIA (C.F. DFRLCU72R69B925R ), rappresentata a difesa dall’Avv. ROBERTO A. JACCHIA (C.F. JCCRRT46L22D969T), dall’Avv. ANTONELLA TERRANOVA (C.F. TRRNNL64D44H501M), dall’Avv. Prof. FABIO FERRARO (C.F. FRRFBA71S12F839X) e dall’Avv. DANIELA AGNELLO (C.F. GNLDNL65D41F158W), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso i primi tre in Roma, Via Vincenzo Bellini, 24 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Oggetto: imposta unica scommesse – centri trasmissione dati-estinzione N.24101/16 R.G.
Est. F. D’Aquino dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2512/47/16, depositata in data 22 gennaio 2016 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024. RILEVATO CHE La contribuente DI FRANCESCO LUCIA ha impugnato un avviso di accertamento, relativo ai periodi di imposta 2010 - 2011 , con il quale –a seguito di PVC, nel quale si evidenziava una attività di irregolare raccolta scommesse all’interno dei propri locali commerciali – si contestava alla contribuente quale centro trasmissione dati (CTD, o ricevitore)l’attività di raccolta di scommesse per conto di bookmaker (scommettitore) estero privo di concessione (Stanleybet) , con recupero dell’imposta unica scommesse, oltre accessori; la CTP di Napoli ha rigettato il ricorso; la CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’impresa contribuente , ritenendo coerente la disciplina interna con il diritto dell’Unione, affermando che l’atto impositivo è debitamente motivato e ritenendo che sussistono i presupposti per l’applicazione nel merito del l’imposta, essendo state le scommesse accettate nel territorio dello Stato, nonché essendo correttamente quantificata l’aliquota applicata; ha proposto ricorso per cassazionela contribuente, affidato a nove motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio;
CONSIDERATO CHE La ricorrente, con memoria in data 9 ottobre 2023, ha dato atto che l’Ufficio ha annullato in data 19 luglio 2018 con P rovvedimento n. 58405 in autotutela l’avviso di accertamento, limitatamente N.24101/16 R.G. Est. F. D’Aquino all’annualità 2010 e che – in relazione alla annualità 2011, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie ai sensi di cui all’art. 1, comma 186, l. n. 197 / 2022 , per cui ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio; l’avviso di accertamento, quanto al periodo di imposta 2010, è stato annullato in autotutela con determina in data 19 luglio 2018 in ossequio a quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza in data 14 febbraio 2018, n. 27; il medesimo avviso di accertamento, con riferimento all’ulteriore periodo di imposta 2011, è stato oggetto di definizione agevolata in data 30 settembre 2023; pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere quanto al periodo di imposta 2010 e, quanto al periodo di imposta 2011, il giudizio deve dichiararsi estinto; considerato che, stante l’esito del giudizio- in cui vi è stata in parte estinzione del giudizio e in parte annullamento in autotutela dell’atto impositivo - sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;
P. Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione al periodo di imposta 2010 e dichiara estinto il giudizio in relazione al periodo di imposta 2011; compensa interamente tra le parti le spese