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Decreto — n. 2161/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the closure registry.

Numero d'incarto Decreto — n. 2161/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the automatic termination triggered by the case's inclusion in the closure registry. The tax authority argued that the registry entry confirmed the regular conclusion of the dispute under the new procedural law, while the taxpayer contested the automatic dismissal. The court ruled that the statutory mechanism for automatic extinction applies when no objection is filed within the prescribed timeframe.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The listing of a case in the closure registry automatically extinguishes the proceedings unless the parties request a hearing within the statutory period.

Parole chiave

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automatic extinction closure registry tax litigation procedural termination listing effect tempestività tributaria procedura giudiziaria tributaria assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27145/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MANFREDI MARIA STELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MANFREDI MARIA STELLA, unitamente all'avvocato MORLINI LUCIA MARIA ROSARIA nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già Equitalia Sud s.p.a.) avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. FOGGIAn.1874/26/2022 depositata il 05/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL