Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's request for simplified tax dispute resolution under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute between the Revenue Agency and Benetton Group extinguished following the taxpayers' request for simplified resolution. The Agency had recovered taxes regarding deductions for commissions paid to an Isle of Man agent, but the taxpayers subsequently filed for the expedited procedure under Law 197/2022. The court ruled that the process must be suspended until the deadline for payment or deposit of the simplified request, at which point the case is automatically terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197 del 2022: La domanda di definizione agevolata sospende il processo fino al 10 ottobre 2023, con conseguente estinzione automatica della controversia se non viene depositata la domanda entro la scadenza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4514/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro BENETTON GROUP S.R.L., sedente in Bonzano Veneto ed EDIZIONE S.R.L., sedente in Treviso, entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Raffaello Lupi, Dario Stevanato e Claudio Lucisano, in base alla procura in margine al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio, 91, presso il secondo;
–controricorrenti – Avverso la sentenz a della C ommissione tributaria regionale del Veneto, n.162/11/17, depositat a il primo febbraio 2017 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio2024 dal consigliere Alberto Crivelli Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli ha chiestol’estinzione DEFINIZ AGEV Il difensore delle contribuenti, avv. Alessia Vignoli per delega avv. Lucisano, ha concluso per la declaratoria d’estinzione. L’Avvocatura Generale dello Stato ha concluso per l’estinzione Rilevato che:
L’Agenzia ha recuperato a tassazione maggiori IRES e IRAP relative all’anno 2008 a seguito di rilievi contenuti in appositi p.v.c., il tutto come da avvisi di accertamento nn. T5B0ET200281/2013 e T5B0ET200282/2013, notificati all’allora consolidata Bencom s.r.l. (ora Benetton Group s.r.l.) ed alla consolidante Edizione Holding s.r.l. (ora Edizione s.r.l.), con riferimento alla deducibilità delle provvigioni corrisposte alla società agente per la vendita, avente sede nell’Isle of Man, territorio a fiscalità privilegiata (possesso della Corona non facente parte del Regno Unito).
L’adìta CTP accoglieva il ricorso delle contribuenti. La CTR, adìta in sede di gravame, ha confermato la sentenza di primo grado. Ricorre quindi l’Agenzia in cassazione, affidandosi a un unico motivo. Le contribuenti resistono a mezzo di controricorso. Successivamente le stesse hanno depositato nota con cui hanno dato atto di aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022. Considerato che:
1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione».
2. Le contribuenti hanno documentato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domande di definizione agevolata – contenenti l’indicazione del rispettivo avviso di accertamento - e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, cit.
4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per cessata la