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Ordinanza — n. 2155/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary simplified settlement payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2155/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayers filed a simplified settlement request under Law 197/2022. The taxpayers had already paid the assessed taxes and interest to resolve the dispute regarding deductible commissions from an Isle of Man agent. Consequently, the court found no grounds to impose the double contribution penalty since the case was resolved amicably before judgment.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197 del 2022: When a taxpayer files a simplified settlement request and pays the due amounts, the ongoing proceedings are declared extinguished, precluding further litigation and the imposition of double contribution penalties.

Parole chiave

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simplified settlement request tax dispute extinguishment double contribution penalty Law 197/2022 voluntary tax payment tax appeal dismissal island of man tax imposta sull'utile

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022
L’art. 1, comma 197, legge n.
Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022
L’art. 1, comma 197, legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372
Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez.
Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782
31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3139/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro BENETTON GROUP S.R.L., sedente in Bonzano Veneto ed EDIZIONE S.R.L., sedente in Treviso, entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Raffaello Lupi, Dario Stevanato e Claudio Lucisano, in base alla procura in margine al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio, 91, presso il secondo;

–controricorrenti e ricorrenti incidentali – Avverso la sentenz a della C ommissione tributaria regionale del Veneto, n.958/29/14, depositat a il 10 giugno 2014 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio2024 dal consigliere Alberto Crivelli Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli ha chiestol’estinzione DEFINIZ AGEV Il difensore delle contribuenti, avv. Alessia Vignoli per delega avv. Lucisano, ha concluso per la declaratoria d’estinzione. L’Avvocatura Generale dello Stato ha concluso per l’estinzione Rilevato che:

L’Agenzia ha recuperato a tassazione maggiori IRES e IRAP relative agli anni 2005 e 2006 a seguito di rilievi contenuti in appositi p.v.c., il tutto come da avvisi di accertamento nn. T5B03T100193/2010, T5B03T2001110/2011, T5B08T100187/2010, T5B08T200109/2011 e T5B09T100188/2010, notificati all’allora consolidata Bencom s.r.l. (ora Benetton Group s.r.l.) ed alla consolidante Edizione Holding s.r.l. (ora Edizione s.r.l.), con riferimento alla deducibilità delle provvigioni corrisposte alla società agente per la vendita, avente sede nell’Isle of Man, territorio a fiscalità privilegiata (possesso della Corona non facente parte del Regno Unito).

L’adìta CTP accoglieva il ricorso delle contribuenti. La CTR, adìta in sede di gravame, ha confermato la sentenza di primo grado. Ricorre quindi l’Agenzia in cassazione, affidandosi a due motivi. Le contribuenti resistono a mezzo di controricorso, spiegando altresì contestuale ricorso incidentale condizionato a sua volta basato su un unico motivo. Successivamente le stesse hanno depositato nota con cui hanno dato atto di aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022. Considerato che:

1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione».

2. Le contribuenti hanno documentato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domande di definizione agevolata – contenenti l’indicazione del rispettivo avviso di accertamento - e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, cit.

4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinto il process