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Sentenza — n. 2074/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to automatic debt cancellation under the 2018 stralcio law for amounts under 1,000 euros.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2074/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the underlying debt fell within the scope of the 2018 stralcio law. Antonio Raia appealed a regional tribunal decision rejecting his challenge to a €489 tax bill, while the tax authorities did not defend the case. The court ruled that the automatic annulment of debts under 1,000 euros from the 2000-2010 period extinguished the subject matter of the dispute, thereby terminating the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.l. 119/2018; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: Debts under 1,000 euros from 2000-2010 are automatically annulled, extinguishing the litigation subject matter and precluding the imposition of unified contribution fees.

Parole chiave

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stralcio legge debt cancellation tax litigation cessation subject matter unified contribution Corte di Cassazione TARSU impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 4 d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018
Va osservato che nelle more del giudizio, è stata emanata una disposizione (art. 4 d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018) che prevede lo stralcio ex lege dei debiti - fino alla concorrenza di euro 1.000,00 -posti in riscossione nel periodo 2000/2010.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Va, infine, osservato che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12959/2019
In conseguenza di ciò, deve, dunque, darsi atto del venir meno della pretesa impositiva opposta e della conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio (vedi Cass. n. 12959/2019 in motiv.).
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.5696/2016 R.G. proposto da : RAIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO N 38, presso lo studio dell’avvocato MONCADA GIANLUCA (MNCGLC83E25A089U) rappresentato e difeso dall'avvocato LO GIUDICE SALVATORE (LGDSVT53E30B602K) -ricorrente- contro COMUNE DI CANICATTI', COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA, RISCOSSIONE SICILIA SPA -intimati- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 3039/2015 depositata il 13/07/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Consigliere FABIO DI PISA; sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l’ estinzione del giudizio;

FATTI DI CAUSA 1. Antonio Raia, sulla base di sette motivi, ha proposto ricorso per la cassazione avverso la sentenza n. 3039/30/15, depositata il 13 Luglio 2015, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha rigettato l'appello proposto dal contribuente così integralmente confermando la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato l'impugnazione proposta dal ricorrente avverso la cartella di pagamento n. 2912200900219318 per l’ importo complessivo di euro 489,00 relativa a TARSU anni 2005 e 2009 spettanti al Comune di Canicattì ed al Comune di Campobello di Licata.

2. Riscossione Sicilia S.p.a. ed i Comune di Canicattì ed al Comune di Campobello di Licata non hanno svolto attività difensiva.

3. Il contribuente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’ estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va osservato che nelle more del giudizio, è stata emanata una disposizione (art. 4 d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018) che prevede lo stralcio ex lege dei debiti - fino alla concorrenza di euro 1.000,00 -posti in riscossione nel periodo 2000/2010. Detta norma, al comma 1, prevede segnatamente che: «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. (...)».

2. L'atto di riscossione dedotto in giudizio (cartella di pagamento n. 29120090021919318 costituita dal ruolo n. 2009/3139, reso esecutivo in data 11/08/2009, dell’importo complessivo di € 489,00, relativo a tassa smaltimento rifiuti anni 2005 e 2009, comededotto dallo stesso ricorrente, rientra -per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento -nello stralcio di legge.

3. In conseguenza di ciò, deve, dunque, darsi atto del venir meno della pretesa impositiva opposta e della conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio (vedi Cass. n. 12959/2019 in motiv.).

4. Va, infine, osservato che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di dichiarazione di estinzione del giudizio, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 22 novembre 2023. Il Consigliere relatore Il Pres