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Ordinanza — n. 2073/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses omission claim but allows appeal on merits requiring tax authority to recalculate income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2073/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's claim that the appellate court omitted a decisive fact regarding agricultural income, ruling that the administrative error was already explicitly acknowledged in the lower judgment. Conversely, the court found the second ground admissible, holding that tax proceedings require a substantive review where annulment is insufficient if the tax authority's calculation remains valid without the disputed element. Consequently, the appellate decision was quashed and remanded to the regional tax court to verify if the synthetic income still exceeded the 25% threshold without the agricultural income.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 and n. 4 of the Civil Procedure Code; Art. 2, 7, and 36 of D.Lgs. n. 546/1992: In tax proceedings of substantive appeal, the court must verify the validity of the tax assessment in substance; if the assessment stands without a contested element, annulment is insufficient and the court must recalculate the tax liability.

Parole chiave

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omitted decisive fact substantive tax appeal agricultural income synthetic income assessment remand to regional court 25% income threshold tax procedural error deduzioni fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 of the Civil Procedure Code
C on il primo motivo , proposto in relazione all’art. 360, n.
Art. 360, n. 4 of the Civil Procedure Code
C on il primo motivo , proposto in relazione all’art. 360, n.
Art. 2 of D.Lgs. n. 546/1992
18777; Cass.25/11/2022, n.
Art. 7 of D.Lgs. n. 546/1992
Art. 36 of D.Lgs. n. 546/1992
C on il primo motivo , proposto in relazione all’art. 360, n.
Art. 366, n. 6 of the Civil Procedure Code
Art. 369, n. 4 of the Civil Procedure Code

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053
Cass., 06/09/2019, n. 22397
Cass., 28/06/2016, n. 13294
Cass., 10/09/2020, n. 18777
Cass., 25/11/2022, n. 34723
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28295/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro DE ZOTTIS VANNI, rappresentato e difeso dall’avv. Benedetto Santacroce in forza di procura a margine della memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Giambattista Vicon. 22; -resistente – avverso la sentenza n. 658 /201 6 della Commissione tributaria regionale delVeneto, depositata in data 16/05/2016, non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023dal consigliere dott. Federico Lume. Accertamento sintetico- redditometro Rilevato che:

1. La CTR del Veneto ha accolto l’appello di Vanni De Zottis contro la sentenza della CTP di Treviso che aveva solo in parte accolto il suo ricorso proposto contro l’avviso di accertamento sintetico per maggior reddito anno di imposta 2007 e 2008, in base al cd. redditometro. In particolare, i giudici di appello evidenziavano che , non avendo l’ufficio preso in considerazione il reddito agrario, l’accertamento era del tutto inattendibile, indipendentemente dal fatto che l’eventuale tenuta in conto di altri elementi avrebbe portato allo stesso risultato.

2. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate , esponendo due motivi. Il contribuente non ha depositato controricorso ma unicamente memoria. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 29/11/2023. Considerato che:

1. C on il primo motivo , proposto in relazione all’art. 360, n. 5 ) cod. proc. civ., l’Agenzia deduce omesso esame di un fatto oggetto di discussionetra le parti, che, dopo una parziale riproduzione degli avvisi di accertamento, viene individuato nelle ragioni che avevano indotto l’Ufficio a non considerare il reddito agrario effettivo, assumendo erroneamente che l’ufficio non avrebbe tenuto conto di tale reddito; l’Agenzia deduce infatti di non aver tenuto conto del reddito agrario ai fini della giustificazione delle spese di mantenimento dei beni indice valorizzati dall’ufficio, in quanto tale reddito agrario, da calcolare in base al valore dellaproduzione, era stato ritenuto giustificazione delle spese di finanziamento sostenute per l’acquisto dei terreni agricoli, spese di finanziamento che infatti coerentemente non erano state considerate ai fini della determinazione del reddito sintetico. Conil secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112e 115 cod. proc. civ., e degli artt. 2, 7 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, ex art. 360, n.

4) c od . p roc . c iv . , lamentando che il giudice d’appello abbia errato laddove ha annullato integralmente gli avvisi poiché avrebbe dovuto rideterminare il reddito effettivo, da raffrontare a quello calcolato con il metodo sintetico e per verificare il superamento della soglia del 25%, comunque sussistente.

2. Il primo motivo è inammissibile. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22/06/2012, n. 83, conv. in legge 7/08/2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il  come  e il quandotale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.

U., 7/04/2014, n. 8053). Il fatto (Cass. 06/09/2019, n. 22397, ex plurimis) deve essere ovvero un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazionidifensive.Nel caso di specie, il motivo non corrisponde a tali canoni poiché indica come fatto le ragioni che avevano indotto l’amministrazione ad escludere il reddito agrario dall’accertamento e quindi in definitiva un errato apprezzamento del contenuto dell’accertamento; peraltro, l’omessa considerazione del reddito agrario è stata espressamente posta a base della motivazione della CTR.

3. Il secondo motivo è invece fondato. La natura di impugnazione-merito del processo tributario impone al giudice, richiesto di un esame sostanziale dell'atto tributario, di verificare se esso sia fondato anche solo in misura parziale. In tal senso questa Corte ha affermato che il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte ( Cass. 28/06/2016 , n. 13294;

Cass.10/09/2020, n. 18777; Cass.25/11/2022, n. 34723). Nel caso di specie hanno quindi errato i giudici di appello, nell’affermare l’annullamento degli avvisi indipendentemente dal fatto che, nel caso specifico, la eventuale tenuta in conto degli altri elementi avrebbe portato allo stesso risultato, in quanto, una volta rilevato che l’ufficio non aveva considerato i redditi agrari, avrebbero comunque dovuto verificare se, anche senza tenerne conto, il reddito sinteticamente accertatofosse comunque superiore a quello dichiarato oltre la misura del 25%, come dall’ufficio espressamente dedotto nelle controdeduzioni, corredate di specifica tabella sul punto.

4. Respinto il primo motivo, va accolto il secondo, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composiz