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Ordinanza Interlocutoria — n. 2055/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal by rejecting request to remand case for adding missing parties to proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2055/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Veritas S.p.A. against a regional tax court decision confirming lower court rulings. The appellant argued that the appellate judges erred by refusing to summon the Municipality of Chioggia and the Province of Venice, claiming they lacked the power to impose taxes due to the creation of a Port Authority. The court rejected this, noting that the challenged acts were independently appealable and that the taxpayer had validly raised objections regarding the municipality's lack of impositive power.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3, c.p.c.; Art. 6, L. 84/1994: The court rejects the request to remand proceedings for the addition of parties when the challenged administrative acts are independently appealable and the existing parties have properly raised relevant objections regarding the impositive power of the authorities.

Parole chiave

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independent appealability addition of parties port authority tax impositive power remand to first instance contradictory proceedings TARI tax tassa sui rifiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3, c.p.c.
denuncia, exart. 360, primo comma, n.
Art. 6, L. 84/1994
civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n.
Art. 19, d.lgs. 546/1992
civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 19 del d.lgs.
Art. 112, c.p.c.
546/1992 e 39 del d.lgs. 112/1999 per avere i giudici di appello ritenuto non necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti del comune di Chioggia e della Provincia di Venezia oggi Città Metropolitana di Venezia;
Art. 36, d.lgs. 546/1992
denuncia, exart. 360, primo comma, n.
Art. 61, d.lgs. 546/1992
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31320/2021 R.G. proposto da : VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI VERITAS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato TOSI LORIS (TSOLRS57A29L736O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINI GIUSEPPE (MRNGPP68T13H501O) -ricorrente- contro SO.RI.MA. S.P.A., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MELLEY MATTEO (MLLMTT60C15E463I) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 656/2021 depositata il 5 maggio 2021;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023dal Consigliere FABIO DI PISA; Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso; Uditi i difensori delle parti presenti; RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 656/01/2021 , depositata in data 5 maggio 2021 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata accolta l’ impugnazione proposta dalla Sorima s.r.l. avverso gli avvisi di pagamento emessi dalla società Veritas S.p.a. (società subentrata ad ASP nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Chioggia)per il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) pergli anni 2017, 2018 e 2019 in relazione alle aree portuali detenute dalla predetta società autorizzata a svolgere l’attività portuale nel porto di Chioggia (Ve), Terminal Val da Rio; 1.1.i giudici di appello rigettavano l ’ istanza di rimessione al primo giudice al fine di disporre la chiamata in causa del Comune di Chioggia e della Provincia di Venezia; in linea con quanto già ritenuto dai primi giudici rilevavano che, nel caso in esame, trattavasi di atti impugnabili, contrariamente a quanto assunto dalla Veritas S.p.A. e che erano fondate le eccezioni formulate dalla società contribuente in ordine alla carenza di potere impositivo del Comune di Chioggia in ragione della costituzione dell’ Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Porti di Venezia e Chioggia ed alla circostanza che la società non produceva rifiuti urbani bensì esclusivamente rifiuti speciali;

2. avverso la suindicata sentenza la Veritas S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

3. l a Sorima s.r.l. resiste con controricorso , riproponendo le questioni non esaminate dai giudici di appello in quanto ritenute assorbite; 3.1. la Sorima s.r.l. ha, quindi, depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo la società Veritas S.p.A. denuncia, exart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 84/1994 come modificato dal d.lgs. n. 186/2016non avendo i giudici di appello considerato che la formale istituzione dell'Autorità Portuale non aveva comportato la sua automatica ed immediata operatività, con conseguente permanere, nelle more, della potestà impositiva del comune e, conseguentemente, della ricorrente;

2. con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,nullità della sentenza in relazione agli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132,secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.e 118 disp. att. cod. proc. civ. sotto il profilo di motivazione apparente, incoerente, contraddittoria ed “inintelligibile” avendo i giudici di appello solo apoditticamente affermato che “la zona territoriale nel quale viene esercitata l’ attività della portualità” sarebbe stata “perimetrata dalla cinta Doganale”, sì da concludere con certezza che non si rendeva necessaria alcuna delimitazione territoriale delle aree di competenza della neo istituita Autorità Portuale funzionalmente indispensabile all’ operatività di quest’ ultima;

3. con il terzo motivodenuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 1, comma 642, della leggen 147/2013 con riferimento alla mera "suscettibilità" delle aree a produrre rifiuti come condizione necessaria e sufficiente a realizzare il presupposto dell'imposizione, assumendo che, erroneamente, i giudici di appello avevano escluso la debenza del tributo non valutando che l’Autorità Portuale non poteva avere competenza sulle aree occupate da Sorima prima che queste le venissero assegnate, fermo restando che quest’ ultima aveva contravvenuto all’ onere a suo carico di presentare una dichiarazione ai fini di eventuali esenzionie/o riduzioni;

4. con il quarto motivolamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,nullità della sentenza in relazione agli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. sotto il profilo di motivazione apparente, incoerente, contraddittoria ed “inintelligibile” avendo i giudici di appello solo apoditticamente affermato che la Sorima avrebbe prodotto documentazione idonea a dimostrare che la stessa produceva esclusivamente rifiuti speciali come le altre aziende del porto;

5. con il quinto motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello violato la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunziato non avendo esaminato l’eccezione volta alla conferma della pretesa tributaria in ragione dell assenza di dichiarazione con la quale la società contribuente avrebbe dovuto rappresentare a parte ricorrente eventuali esclusioni o riduzioni del tributo;

6. con il sesto motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 per non avere i giudici territoriali considerato che gli avvisi di pagamento in questione non costituiva no att i impositiv i autonomamente impugnabili;

7. con il settimo motivolamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello violato la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunziato in quanto non si erano pronunziati sulla richiesta subordinata circa la debenza della quota fissa del tributo sulla quale, stante la natura pubblicistico- solidaristica, non incidono eventuali agevolazioni cui il contribuente abbia diritto che influenzano solo la parte variabile; 8.con l’ottavo motivo deduce , ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello violato la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunziato in quanto i giudici di appello non si erano pronunziati sulla definitività della pretesa riguardante l’addizionale provinciale, pretesa non contestata dalla contribuente e, quindi, divenuta definitiva; 9.con il nono motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 59 del d.lgs. 546/1992 e 39 del d.lgs. 112/1999 per avere i giudici di appello ritenuto non necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti del comune di Chioggia e della Provincia di Venezia oggi Città Metropolitana di Venezia;

10. ad avviso del Collegio al fine di esaminare, in relazione al motivo di ricorso da ultimo indicato, la questione, preliminare ad ogni altra, relativa alla regolarità ed integrità del contraddittorio nei diversi gradi di giudizio occorre procedere all’ acquisizione del fascicolo di merito

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 9 novem