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Ordinanza — n. 2037/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling external res judicata does not extend across different tax types like VAT and withholding tax.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2037/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision rejecting the tax agency's appeal against a lower court ruling. The agency argued that a prior judgment annulling an assessment notice should extend to a subsequent notice regarding different taxes. The court held that external res judicata does not apply when the proceedings concern structurally distinct taxes, such as VAT and withholding tax, even if they share factual premises. Consequently, the lower court's judgment was overturned and remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 2766 c.c.; nel processo tributario l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi per la loro struttura, anche se fondati sugli stessi presupposti di fatto.

Parole chiave

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external res judicata tax proceedings different tax types VAT assessment withholding tax structural diversity remand for retrial differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 2766 c.c.
art. 2909 cod. civ
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 235 del 09/01/2014
Cass. n. 14596 del 06/06/2018
Cass. n. 14596 del 06/06/2018; si vedano, altresì, Cass.
Cass. n. 8773 del 04/04/2008
14596 del 06/06/2018; si vedano, altresì, Cass. n. 8773 del 04/04/2008; Cass.
Cass. n. 5943 del 14/03/2007
8773 del 04/04/2008; Cass. n. 5943 del 14/03/2007; Cass.
Cass. n. 25200 del 30/11/2009
5943 del 14/03/2007; Cass. n. 25200 del 30/11/2009)» (cfr.
Cass. 12 settembre 2019, n. 22766
da ultimoCass. 12 settembre 2019, n. 22766).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13900/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro PREZIOSO GABRIELE; PREZIOSO UMBERTO; CALZATURIFICIO PREZIOSO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, non costituiti in giudizio, –intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.3029/08/2022,depositata il 31 marzo 2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal consigliere dott.

Valentino Lenoci; AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF-ALTRO 2013 R.G. N.13900/2022 Cons. est. Valentino Lenoci -Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli notificava a Prezioso Umberto e Prezioso Gabriele, soci al 50% della Calzaturificio Prezioso s.r.l., avvisi di accertamento, rispettivamente, n. TF501AC00121/2018 e n. TF501AC00120/2018, con i quali contestava nei loro confronti la distribuzione dei maggiori utili extracontabili precedentemente riscontrati in capo alla società, per l’anno 2013, con avviso di accertamento n. TF503AC00067/2018.

Successivamente, l’Amministrazione finanziaria emetteva nei confronti della predetta società anche avviso di accertamento n. TF507AC00116/2018, con il quale, da un lato, accertava l’omessa fatturazione di ritenute sugli importi erogati a n.22 lavoratori dipendenti, per un valore di € 11.571,00, e, dall’altro, irrogava sanzioni per €13.017,38.

2. Sia la società che i soci impugnavano, con distinti ricorsi, i predetti avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 9152/18/2020, depositata il 14 dicembre 2020, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva, compensando le spese di lite. In particolare, il giudice di primo grado rilevava cheera stato definitivamente annullato, con sentenza passata in giudicato n. 10937/2018 della medesima Commissione , l’avviso di accertamento n. TF503AC00067/2018, atto presupposto a tutti gli avvisi oggetto del giudizio.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Campania , con sentenza n. 3029/08/2022 , pronunciata il 23 marzo 2022, e depositata in segreteria il 31 R.G. N.13900/2022 Cons. est. Valentino Lenoci marzo 2022, rigettava l’appello , condannando l’Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. Prezioso Gabriele, Prezioso Umberto e Calzaturificio Prezioso s.r.l. sono rimasti intimati. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio de ll’11 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere che l’avviso di accertamento annullato n. TF503AC00067/2018 fosse atto presupposto anche rispetto all’avvison. TF507AC00116/2018, dato che il primo riguardava l’accertamento dei maggiori imponibili IRES, IRAP e IVA, mentre il secondo le ritenute non corrisposte.

Secondo la ricorrente, inoltre, per potersi operare l’estensione del giudicato esterno, sarebbe stata necessaria non solo l’identità di parti ma anche di oggetto, requisito quest’ultimo non riscontrabile nel caso di specie in quanto non sarebbe stato annullato il p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanzia e posto alla base di entrambi gli avvisi, ma solo un avvisoafferente a diverse imposte. R.G. N.13900/2022 Cons. est. Valentino Lenoci 1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.

Nello specifico, la ricorrente lamenta che il giudice a quo , rispetto all’avviso di accertamento n. TF507AC00116/2018, avrebbe omesso di pronunciarsi sui relativi motivi di appello, ciò proprio in conseguenza dell’erronea estensione del giudicato esterno rispetto al richiamato atto.

2. Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte, con orientamento ormai costante, che si intende qui confermare, ritiene che « nel processo tributario l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi (nella specie, IVA ed IRPEG - ILOR), stante la diversità strutturale delle suddette imposte, oggettivamente differenti, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto(Cass.n. 235 del 09/01/2014;

Cass. n. 14596 del 06/06/2018; si vedano, altresì, Cass. n. 8773 del 04/04/2008; Cass. n. 5943 del 14/03/2007; Cass. n. 25200 del 30/11/2009)» (cfr. da ultimoCass. 12 settembre 2019, n. 22766). Nelcaso di specie il giudizio nel quale è stato annullato in via definitiva l’avviso di accertamento n. TF503AC00067/2018 non è estensibile nel giudizio avente ad oggetto il diverso e autonomo avviso di accertamento n. TF507AC00116/2018. In primo luogo, occorre precisare che l’avviso di accertamento n. TF503AC00067/2018 è atto presupposto R.G. N.13900/2022 Cons. est.

Valentino Lenoci soltanto dei due avvisi di accertamento notificati si soci Prezioso Umberto e Prezioso Gabriele, dato che la presunzione di distribuzione di utili extra-contabili necessita a monte l’accertamento in capo alla società di utili non contabilizzati. Diversamente, rispetto al secondo avviso di accertamento notificato alla società, n. TF507AC00116/2018, l’accertamento dei fatti posti a fondamento dello stesso non trova la propria ragion d’essere nell’avviso n. TF503AC00067/2018, ma nel processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Napoli, atto ad oggi ancora valido in quanto non dichiarato nullo nella sentenza di cui si vorrebbe far operare l’estensione esterna di giudicato.

Ad ogni modo, la giurisprudenza sopra richiamata di questa Corte evidenzia come, ai fini dell’estensione del giudicato esterno, sia comunque irrilevante se le due o più pretese impositive siano fondate sui medesimi presupposti di fatto, perché ciò che conta è l’esistenza di una loro diversità strutturale. Nel caso di specie tale diversità sussiste perché, mentre con l’avviso n. TF503AC00067/2018 l’Amministrazione finanziaria ha accertato maggiori imponibili IRES, IRAP e IVA, con l’avviso n. TF507AC00116/2018 si è contestato l’omessa effettuazione di ritenutesugli importi erogati a n. 22 di lavoratori dipendenti.

Con il primo, quindi, si è riscontrato un maggiore imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA, anche tenendo conto del maggior costo del personale, con il secondo, invece, si è accertato l’omesso versamento di ritenute rispetto a 22 lavoratori in evasione d’imposta. R.G. N.13900/2022 Cons. est. Valentino Lenoci 2.2. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del primo.

3. La sentenza impugnata deve, quindi , essere cassata, in relazione al primo motivo, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per un nuovo giudizio alla Corte di g iustizia tributaria di secondo grado della Campania, in di