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Decreto — n. 2031/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2031/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Regional Court of Naples judgment extinguished. The appellant, Ricom Srl, failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period following notification. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal proposed settlement statutory period extinction of proceedings litigation costs cassation appeal Civil Procedure Code correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
NAPOLI n.3045/2022 depositata il 01/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
NAPOLI n.3045/2022 depositata il 01/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17866/2022 R.G. proposto da : RICOM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PINCIANA 25, presso lo studio dell’avvocato CARDILLO SALVATORE ( - ) rappresentato e difeso dall'avvocato TADDEO LUIGI (TDDLGU49L31B990X) -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in Roma via Appennini, presso lo studio dell’avvocato LEONE LUCA (LNELCU61M01H501M) rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X), CARPENTIERI ELEONORA (CRPLNR58H51F839I) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n.3045/2022 depositata il 01/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom