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Ordinanza Interlocutoria — n. 2024/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on TARSU tax dispute, remanding case for conciliation due to pending settlement talks.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2024/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by San Marco SPA against a regional tax commission ruling on TARSU taxes. The court noted that while the appellant argued for tax liability based on territoriality and lack of exemption declarations, the respondent raised a preliminary plea of res judicata regarding a prior year. Ultimately, the court decided to remand the case to a new role to facilitate a settlement agreement, as both parties had jointly requested a suspension pending conciliation talks.

Regesto Legislator

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Art. 14 comma 2 d.l. 201/2011; Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.; When parties jointly request a remand for conciliation, the court must suspend the examination of merits to allow for a settlement.

Parole chiave

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TARSU tax liability res judicata plea conciliation suspension Cassation remand tax exemption declaration trasporto urbano tassa di controllo di parcheggio tassa per l'evacuazione delle acque di scarico

Disposizioni normative citate

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Art. 14 comma 2 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
con il primomotivo, si denuncia violazione dell'art. 14, comma 2, del d.l.
Art. 115 cod. proc. civ.
214, nonché dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1°, n.
Art. 62, 66 e 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Art. 198 secondo comma d.lgs. n. 152/2006
nonchèdell’ art. 198, secondo comma, d.
art. 115 cod. proc. civ
214, nonché dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Comm. Trib. Reg. Lombardia n. 369/22/2019
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17697/2020 R.G. proposto da : SAN MARCO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO PIETRO (DBNPTR45M19H096E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GRUPPO MESSINA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO, 22, presso lo studio dell’avvocato SANTACROCE BENEDETTO (SNTBDT63B21H501C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LODOLI LORENZO (LDLLNZ78S21H501W) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 5399/2019 depositata il 24/12/2019. sentitele conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per ilrigetto del primo motivo del ricorso, l’accoglimento del secondo, con assorbimento dell’esame del terzo motivo. RILEVATO CHE 1. la "San Marco S.p.A.", nella qualità di affidataria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU per il Comune di Segrate (MI), ha proposto ricorso per la cassazione avverso sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5399/11/2019, depositata il 24 dicembre 2019 e non notificata la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento per omessa denuncia ed omesso versamento della TARSU relativa all'anno 2012, per l'importo complessivo di euro 152.914,49, con riferimento ad un'area ubicata, per la maggior parte, in Segrate (MI) e, per la minima parte in Pioltello (MI), del quale essa era detentrice a titolo di locazione per concessione della "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." al fine della movimentazione,della manutenzione e della riparazione di containersall'interno dello scalo ferroviario di Milano, ha rigettato l’ appello di primo grado che aveva parzialmente annullato l’ avviso impugnato fatta eccezione per l’ area di mq. 308 adibiti ad uffici;

2. il ricorso è affidato atre motivi motivo. La "Gruppo Messina C. S.p.A." (già "Ignazio Messina C. S.p.A.") si è costituita con controricorso;

3. la società ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. con il primomotivo, si denuncia violazione dell'art. 14, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011,n. 214, nonché dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, in dissonanza con le prove raccolte, che la superficie ricadente nel territorio del Comune di Pioltello (MI) doveva essere esclusa dall'applicazione della TARSU da parte del Comune di Segrate (MI) per mancanza del presupposto della territorialità, ancorché la maggiore consistenza dell'area aziendale era ricompresa nel territorio di quest'ultimo;

2. con il secondo motivo, si denuncia in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62, 66e 70 del d.lgs. 15 novembre 1993 , n. 507, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le cause di esenzione dal tributo operavano in modo automatico, non abbisognandodi una apposita dichiarazione e di documentazione da parte del contribuente;

3. con il terzo motivo, si denuncia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 115 cod. proc. civ. nonchèdell’ art. 198, secondo comma, d. lgs. n. 152/2006 e della Tabella A Regolamento Unico Entrate di Segrate nel testo modificato dal Comune di Segrate con delibera 18 Dicembre 2008 anche in ragione delle prove raccolte non avendo i giudici di appello valutato che avendo il Comune suddetto provveduto con propria delibera ad assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani la Tarsu era, comunque, dovuta;

4. la "Gruppo Messina C. S.p.A.", con il proprio controricorso, in via preliminareeccepisce l'efficacia espansiva del giudicato formatosi tra le medesime parti con riguardo alla TARSU relativa all'anno 2010 sulla scorta sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 24 gennaio 2019 n. 369/22/2019, la quale aveva riconosciuto alla società contribuente l'esenzione da TARSU in relazione all'intera superficie dell'area aziendale;

5. in prossimità dell’udienza le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio, dando atto della pendenza di trattative conciliative di prossima definizione. L’istanza è stata ribadita dal difensore di parte resistente nel corso dell’udienza odierna, con la precisazione che analogo accordo transattivo era già stato raggiunto dalle parti con riguardo a pregresse annualità di imposta;

6. visto quanto così congiuntamente rappresentato e richiesto, si ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo per dar modo alle parti di perfezionare l’accordo transattivo in questione;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo. Così de