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Decreto — n. 2022/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 2022/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. The appellant, Marco Cazzetta, did not act within this timeframe, while the opposing party, the Tax Agency, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, imposing costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction deemed withdrawal time limit Cassation appeal failure to act calcolo e tasso di rimborso recupero dei costi condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
LECCEn.2770/2017depositata il 25/09/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
LECCEn.2770/2017depositata il 25/09/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28814/2017 R.G. proposto da : CAZZETTA MARCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DORIA LUIGI (DROLGU77A25E506X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LECCE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’A VVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA RISCOSSIONE LECCE EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

LECCEn.2770/2017depositata il 25/09/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per spese prenotate a debito. Così deciso in R