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Decreto — n. 2012/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2012/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2012/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3808/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, domiciliata inROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende come per legge -ricorrente- contro NICHOLSON GORDON ANTHONY, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINI LICIA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO -controricorrente- nonchè contro CHIRO SAS DI NICHOLSON GORDON ANTHONY C. -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2012/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, domiciliata inROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende come per legge -ricorrente- contro NICHOLSON GORDON ANTHONY, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINI LICIA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO -controricorrente- nonchè contro CHIRO SAS DI NICHOLSON GORDON ANTHONY C. -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Parole chiave

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spese di esecuzione addebito di tasse rimborso delle spese risarcimento per errore giudiziario importi compensativi monetari spese legali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
DELLA SICILIA n.7274/2021depositata il 23 agosto 2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3808/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, domiciliata inROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende come per legge -ricorrente- contro NICHOLSON GORDON ANTHONY, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINI LICIA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO -controricorrente- nonchè contro CHIRO SAS DI NICHOLSON GORDON ANTHONY C. -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA SICILIA n.7274/2021depositata il 23 agosto 2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in