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Ordinanza — n. 1978/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proof of service on the public authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1978/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer failed to provide proof of service on the public authority. Although the taxpayer submitted shipping receipts, they did not include the required receipt of delivery, which is mandatory under established case law. Consequently, the Court refused to examine the merits of the tax dispute regarding IRAP liability.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002; Cass. S.U. n. 10648/2017: A cassation appeal is inadmissible if the taxpayer fails to prove the perfection of notification to the public authority by submitting only shipping receipts without the corresponding receipt of delivery.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility proof of service requirement receipt of delivery mandate tax litigation procedure notification perfection rule notificazione viziata finzione di notifica postale articolo del CPC

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
Cass. S.U. n. 10648/2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 10648/2017
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6177/2019R.G. proposto da Zupo avv.Giuseppe , che si difende in proprio, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Gioacchino Gesmundo n. 4 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -intimata- Oggetto: tributi 26– 6177/2019 – 09/01/2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio, Roma, n. 8595/09/2018 pronunciata il 2 2 novembre 2018 e depositata il 06 dicembre 2018,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 gennaio 2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui la CTR ha respinto l’appello promosso dall’Ufficio, ivi però disponendo la compensazione delle spese di giudizio. 2.Ricorda come la vertenza abbia ad oggetto una cartella esattoriale emessa Iva, Irpef e Irap per l’anno 2003, vertenza poi proseguita limitatamente a quest’ultima imposta tenuto conto che il contribuente aveva già interamente corrisposto per i primi due tributi.

Rammenta altresì come nel caso in commento non fosse dovuta l’IRAP da parte del contribuente, esercente una professione intellettuale, stante l’assenza del requisito di una stabile organizzazione e non potendo quest’ultima trovare il suo presupposto impositivo nella corresponsione di compensi in favore di altri professionisti, esercenti in via autonoma la professione. Soggiunge infine come la presente fattispecie sia già stata sottoposta due volte al vaglio e allo scrutinio di questa Corte che, in ambedue i casi, ha accolto i ricorsi promossi dal contribuente, disponendo la cassazione della sentenza con rinvio alla competente CTR in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di lite. 3.Invoca nuovamente la cassazione della sentenza il contribuente che si affida a due motivi.

Rimane intimata l’Amministrazione finanziaria. 4.In prossimità dell’odierna adunanza il contribuente ha depositato memoria CONSIDERATO 26– 6177/2019 – 09/01/2024 MMF 1.In via pregiudiziale di rito occorre rilevare che non è agli atti l’avviso di ricevimento che attesta il perfezionamento della notificazione del ricorso alla parte pubblica. Ed infatti, la parte contribuente allega le ricevute di spedizione all’originale notificato, ma non indica -fra i documenti offerti - le ricevute di ricevimento, sicché il ricorso deve dichiararsi inammissibile, non ricorrendo alcuna delle altre possibilità ammesse per attestare l’avvenuta rituale notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità (cfr.

Cassl. S.U. n. 10648/2017). 2.Non vi è lugo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte pubblica. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis