Court dismisses appeal against tax authority's declaration of case extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by three companies against the tax agency's declaration of case extinction. The lower court ruled that the litigation ended automatically because the tax authority transmitted the case list within the strict deadlines mandated by the 2023 decree. The Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the parties' arguments regarding the validity of the extinction were irrelevant given the statutory time limits were met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022: The transmission of the case list by the tax authority within the prescribed time limits automatically extinguishes the legal proceedings, rendering subsequent appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2079/2022 R.G. proposto da IMPALA SRL, HBV SRL e IIC SRL, rappresentate e difesa dagli avvocati MELIS GIUSEPPE, FALCONE FRANCESCO e FALCONE GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COSENZA, SEGRETERIA CTR CATANZAROe CURATELA FALLIMENTO IMPALA SRL avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Calabria n. 2730/02/2021 depositata il 29/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 17/01/2024 Il Pres