Ordinanza — n. 1864/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13732/2015R.G. proposto da Make Trade Bentivoglio di Bentivoglio Francesco C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , Bentivoglio Francescoe Bentivoglio Micaela, elettivamente domiciliati in Roma, via Archimede n. 120, presso lo studio dell’avv. Vipsania Andreicich, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -ricorrenti - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliatein Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia n. 7094/67/14 , depositata il 22 dicembre 2014.Cons. est.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1864/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 13732/2015R.G. proposto da Make Trade Bentivoglio di Bentivoglio Francesco C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , Bentivoglio Francescoe Bentivoglio Micaela, elettivamente domiciliati in Roma, via Archimede n. 120, presso lo studio dell’avv. Vipsania Andreicich, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -ricorrenti - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliatein Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia n. 7094/67/14 , depositata il 22 dicembre 2014.Cons. est.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13732/2015R.G. proposto da Make Trade Bentivoglio di Bentivoglio Francesco C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , Bentivoglio Francescoe Bentivoglio Micaela, elettivamente domiciliati in Roma, via Archimede n. 120, presso lo studio dell’avv. Vipsania Andreicich, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -ricorrenti - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliatein Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia n. 7094/67/14 , depositata il 22 dicembre 2014.Cons. est.
G.M. Nonno Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4luglio 202 3 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. n. 7094/67/14del 22/12/2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 60 / 10 / 1 3 della Commissione tributaria provinciale di Brescia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti propost i da Make Trade Bentivoglio di Bentivoglio Francesco C. s.a.s.(di seguito M T) e dai soci Francesco Bentivoglio e Micaela Bentivoglio nei confronti di tre avvisi di accertamento notificati alla società per IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, nonché nei confronti de i conseguenti avvisi di accertamento per IRPEF notificati ai soci;
2. avverso la menzionata sentenza, M T e soci proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
3. AE resistevain giudizio con controricorso . CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanze exart. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130, con riferimento all’anno d’imposta 2005, ed ex art. 1, commi 186 - 202, della l . 29 dicembre 2022, n. 197 , con riferimento agli altri anni d’imposta, i ricorrenti hanno chiesto la definizione agevolata della controversia, effettuando i pagamenti dovuti;
2. ritenuto, pertanto, che va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio; 2.1. le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.Cons. est. G.M. Nonno
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così de