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Ordinanza — n. 1860/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal against company regarding sector study audit procedural guarantees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1860/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The tax agency appealed a regional tribunal decision that upheld an audit based on a sector study, arguing violations of procedural rights. The court found the audit was a 'mixed' procedure where sector data did not automatically trigger the standardized audit regime requiring specific end-procedural guarantees. Consequently, the appeal against the company was allowed, while the appeal against the individual partners was dismissed due to the case's extinction.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600/1973; Art. 62 sexies comma 3 d.l. n. 331/1993: The use of sector study elements in an audit does not qualify the procedure as 'standardized' under Art. 10 l. n. 146/1998, meaning end-procedural guarantees apply only to the specific irregularities found, not as a blanket rule for all sector studies.

Parole chiave

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sector study audit standardized audit procedure end-procedural guarantees mixed audit procedure tax administrative law revisione d'imposta ripresa dell'imposta sul valore aggiunto rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600/1973
La CTR ha ritenuto che l’avviso di accertamento impugnato fosse fondato sull’art. 39, comma 1 lett.
Art. 62 sexies comma 3 d.l. n. 331/1993 conv. in l. n. 427/1993
600/1973 e falsa applicazione dell’art. 62 sexies comma 3 d.l. n. 331/1993 conv. in l. n. 427/1993.
Art. 10 comma 3 bis l. n. 146 del 1998
e dando luogo ad un accertamento "misto", nel quale lo scostamento dagli indici parametrici è soltanto uno degli elementi probatori che basano la pretesa creditoria fiscale –in questo caso, nemmeno quell o principale - con la conseguenza che la disposizione dell'art. 10, comma 3 bis, l.
Art. 12 l. n. 212 del 2000
18184 del 29/07/2013, alla luce delle quali si esclude un obbligo generalizzato e indiscriminato di contraddittorio endoprocedimentale: «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l.
Art. 6 comma 10 d.l. n. 119/2018
600/1973 e sull’art. 62 sexies, comma 3 del d.l.
Art. 6 comma 13 d.l. n. 119/2018
600/1973 e sull’art. 62 sexies, comma 3 del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 26635 del 2009
Cass. n. 379 del 2019
Cass. n. 7584 del 2020
Cass. n. 1505 del 2020
anche Cass. n. 1505 del 2020).
Cass. Sez. UU, n. 24823 del 09/12/2015
Cass. Sez. UU, n. 18184 del 29/07/2013
Cass. n. 701 del 2019
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21791/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, d omiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro PARKETIPI SRL, D'INTRONO GIUSEPPE, D'INTRONO VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA (RNZLVI50B58I330Z), rappresentat i e difes i dall'avvocato CAZZOLLA ANTONIO MARIO (CZZNNM70L03A048U); -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BARI n. 240/2015 depositata il09/02/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: 1.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Puglia indicat a in epigrafe che, in accoglimento del gravame proposto dalla Parketipi srl e dai suoi soci Vincenzo e Giuseppe D’Introno, ha annullato sia l’avviso di accertamento spiccato nei confronti della società, con cui si determinavano IRES, IVA e IRAP per il 2006 a seguito del recupero di maggiori redditi, sia i conseguenti avvisi emessi per IRPEF nei confronti dei soci in relazione agli utili non contabilizzati, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bari che aveva invece rigettato i ricorsi dei contribuenti.

2. La CTR ha ritenuto che l’avviso di accertamento impugnato fosse fondato sull’art. 39, comma 1 lett.

d) del d.P.R. n. 600/1973 e sull’art. 62 sexies, comma 3 del d.l. n. 331/1993, in base alle risultanze dello specifico studio di settore rielaborato dall’Ufficio, cosicché era fondato il terzo motivo d’appello con il quale si era denunziato l’omesso espletamento del prescritto contraddittorio endoprocedimentale in tema di accertamento mediante studi di settore. 3.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate che si è affidata ad un mezzo. 4.Hanno resistito con controricorso la società e i soci. CONSIDERATO CHE: 1.Nelle more i due soci Giuseppe e Vincenzo D’Introno hanno chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6 comma 10 del d.l. n. 119/2018, depositando copia della domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.

Il processo, quindi, era sospeso nei loro confronti sino al 31.12.2020 e, non essendo stata presentata istanza di trattazione entro quel termine, si è estinto ai sensi dell’art. 6 comma 13 del d.l. cit. 2.Sopravvive il rapporto processuale con riguardo alla società e deve, quindi, procedersi all’esame dell’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia, la quale ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 39 comma 1 lett.

d) e comma 1 d.P.R. n. 600/1973 e falsa applicazione dell’art. 62 sexies comma 3 d.l. n. 331/1993 conv. in l. n. 427/1993.

3. In particolare, l’Agenzia ha osserva to che l’accertamento aveva avuto origine dai controlli finalizzati alla concessione di un rimborso IVA, che dalla documentazione contabile e fiscale erano emerse anomalie per l’anno 2006 (in particolare, un ingente debito della società verso i soci per finanziamenti non giustificabile, dato il consistente incremento dei ricavi da un esercizio all’altro, e incongruenze tra i dati dichiarati dai fornitori comunitari e quelli dichiarati dalla società); aggiunge che lo studio di settore era stato erroneamente compilato dalla parte e preso in considerazione non come parametro astratto di confronto ma come dato concreto che, proprio per l’erroneità della sua compilazione, aggravava il quadro delle discrepanze e anomalie rilevate. 4.Inoltre, l’Ufficio ha precisa to che i maggiori ricavi erano stati quantificati in euro 239.006,00, come determinati dallo studio di settore correttamente compilato, perché sostanzialmente coincidenti con i debiti verso soci per finanziamenti e pari ad euro 240.000,00, corrispondenti presuntivamente a ricavi non contabilizzati. 5.Il motivo è fondato. 6.A norma del d . l . n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, convertito nella l. n. 427 del 1993, «gli accertamenti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), (...) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, (...) possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62 bis, del presente decreto» ( id est , d . l . n.331 del 1993), nel quale ultimo caso l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (Cass. n. 16430 del 2011;

Cass. n. 33340 del 2019). Questa Corte ha poi precisato che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario, che non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, ma la affianca, essendo indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l'applicabilità dello standard , ne' costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l'irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata (Cass., sez. un., n. 26635 del 2009;

Cass. n. 379 del 2019).

7. Quindi, l'utilizzo di elementi desunti dallo studio di settore non implica la qualificazione della procedura di accertamento come standardizzata restando l’accertamento a pieno titolo nell’ambito di quello di cui all’art. 39 cit. e dando luogo ad un accertamento "misto", nel quale lo scostamento dagli indici parametrici è soltanto uno degli elementi probatori che basano la pretesa creditoria fiscale –in questo caso, nemmeno quell o principale - con la conseguenza che la disposizione dell'art. 10, comma 3 bis, l. n. 146 del 1998 non trova applicazione nel caso in esame e il fatto va sussunto nella disciplina generale in materia di contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art.12, l. n.212 del 2000 (così, Cass.n. 7584 del 2020; v. anche Cass. n. 1505 del 2020).

8. Questa disciplina poggia su lle sentenze delle Sez. UU, n. 24823 del 09/12/2015 e n. 18184 del 29/07/2013, alla luce delle quali si esclude un obbligo generalizzato e indiscriminato di contraddittorio endoprocedimentale: «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto del contraddittorio» (Cass. n. 701 del 2019), ma solo allorché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass. sez. un. n. 24823 del 2015).

9. Conclusivamente, dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate, nei confronti dei soci D’Introno Giuseppe e D’Introno Vincenzo, il ricorso deve essere accolto con riguardo alla società e, cassata di conseguenza la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata alla CTR della Puglia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. p.q.m. estingue il processo, con spese a carico di chi le ha anticipate, tra l’Agenzia delle entrate e Giuseppe e Vincenzo D’Introno; accoglie il ricorso proposto nei confronti della società Parketipi srle cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla