Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following a lower court's ruling that the proceedings terminated automatically under the new legislative framework. The appellant argued against this outcome, but the court confirmed that the insertion of the case into the official list of terminated judgments satisfied the statutory requirements for extinction. Consequently, the court ruled that the procedural action was no longer viable and ordered the case to be closed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court declares that civil proceedings are automatically extinguished when the case is formally listed as terminated under the new procedural law, rendering further appeals inadmissible.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3883/2023 R.G. proposto da: STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MARCO FAVALESI RUDJ TEDOLDI, FAVALESI PARTNERS S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. FAVALESI MARCO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ. STACCATA BRESCIA n. 2736/26/2022 depositata il 29/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE