Court dismisses appeal against tax authority's declaration of case extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by SAPIL SOLAI ARMATI against the tax authority's declaration of case extinction. The lower court ruled that the litigation ended automatically because the tax authority transmitted the case to the extinction list under Article 40 of D.L. 13/2023, which mandates a specific timeline for declaring the conclusion of proceedings. The appellate court upheld this procedural outcome, noting that the parties failed to request a hearing within the statutory window to revive the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, D.L. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022: The transmission of a case to the extinction list by the tax authority automatically declares the litigation extinguished unless the parties request a hearing within the prescribed period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25725/2022 R.G. proposto da : SAPIL SOLAI ARMATI PREFABBRICATI IN LATERIZI SRL,rappresenta e difesa dall’Avv. TINELLI GIUSEPPE unitamente all'Avv.DE LORENZI MAURIZIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa dall’Avvocatura Generale Dello Stato. avverso SENTENZA dellaCOMM.TRIB.REG.MARCHE n.365/ 4/ 2022 depositata il 04/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO