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Decreto — n. 1743/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1743/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1743/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15304/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro MILASI PIETRO, ATTISANO PIETRO NICOLA DOMENICO, elettivamente domiciliati in REGGIO CALABRIA V. NAZIONALE 174G, presso lo studio dell’avvocato FOTI PASQUALE (FTOPQL66T04H224M), pec , che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA, SEZ.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1743/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro MILASI PIETRO, ATTISANO PIETRO NICOLA DOMENICO, elettivamente domiciliati in REGGIO CALABRIA V. NAZIONALE 174G, presso lo studio dell’avvocato FOTI PASQUALE (FTOPQL66T04H224M), pec , che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA, SEZ.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico accollo delle spese procedurali indigenza processuale non provata vizi procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria procedimenti e rimedi accessori

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
REGGIO CALABRIA n.783/2021depositata il 12/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15304/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro MILASI PIETRO, ATTISANO PIETRO NICOLA DOMENICO, elettivamente domiciliati in REGGIO CALABRIA V. NAZIONALE 174G, presso lo studio dell’avvocato FOTI PASQUALE (FTOPQL66T04H224M), pec , che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA, SEZ.

DIST. REGGIO CALABRIA n.783/2021depositata il 12/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.120,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 14/01/2024