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Decreto — n. 1725/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1725/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1725/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CALABRIA, SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA2 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1725/2024 — snciv · Corte di Cassazione: CALABRIA, SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA2 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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legittimazione passiva carenza di legittimazione assenza di caso di rigore indigenza processuale non provata procedimento in contumacia prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
REGGIO CALABRIA2 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17134/2021 R.G. proposto da : EREDI ACCARDO NAZZARENO S.N.C. DI ACCARDO AGOSTINO SALVATORE E ACCARDO ROCCO MARIO (02289720803) rappresentata e difesa dall'avvocato RIJLI SALVATORE (RJLSVT62C25H224Y) ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 31, presso lo studio dell’avvocato CHIARANTANO BRUNO (CHRBRN77R21L719W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 3499/2020 emessa da COMM.TRIB.REG.

CALABRIA, SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA2 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 14