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Decreto — n. 1706/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1706/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1706/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24711/2021 R.G. proposto da : ANGELO PISCIOTTANO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 42, presso lo studio dell’avvocato ZECCA ALESSANDRO (ZCCLSN57B27H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato NATALE RICCARDO (NTLRCR64D24C470I) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA, SEZ.DIST. di SALERNO n.2216/2021depositata il 12/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1706/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ANGELO PISCIOTTANO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 42, presso lo studio dell’avvocato ZECCA ALESSANDRO (ZCCLSN57B27H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato NATALE RICCARDO (NTLRCR64D24C470I) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA, SEZ.DIST. di SALERNO n.2216/2021depositata il 12/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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termine per l'anticipo spese obbligo di pagamento pagamenti di acconti pagamento dell'emolumento obbligo di prestazione anticipata accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
di SALERNO n.2216/2021depositata il 12/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24711/2021 R.G. proposto da : ANGELO PISCIOTTANO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 42, presso lo studio dell’avvocato ZECCA ALESSANDRO (ZCCLSN57B27H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato NATALE RICCARDO (NTLRCR64D24C470I) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA, SEZ.DIST. di SALERNO n.2216/2021depositata il 12/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 14/01/2024