Cassation court remands case to clarify link between tax appeal and voluntary payment plan application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal by remanding the case to clarify the connection between the taxpayers' tax dispute and their voluntary payment plan request. While the taxpayers argued for a suspension of proceedings pending the payment plan's resolution, the court noted no evidence linking the two matters. Consequently, the court ordered the parties to provide clarifications within 90 days regarding the payment plan's status and its effect on the other co-plaintiff.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 231-252 l. n. 197/2022: The court must remand proceedings when a voluntary payment plan application lacks a demonstrable connection to the pending tax liability dispute, requiring further clarification on the plan's scope and effects before a final decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4344/2023 R.G. proposto da: SAIA PASQUALE e SAIA ELIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POSTUMIA 3, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO ANGELA (RLNNGL68E70I158U) e rappresentati e difesi dall'avvocato MARCHESE GIUSEPPE (MRCGPP52L01G273E), -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 7871/2022 depositata il 23/09/2022, udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI nella camera di consiglio del 06/12/2023 e successivamente, all’esito di riconvocazione, in quella del 10/1/2024, FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I ricorrenti hanno impugnato avviso di liquidazione e rettifica di imposte ipotecarie e catastali, con ricorso che è stato rigettato in primo e secondo grado.
2. Avverso la sentenza di appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, ma successivamente Saia Elio Alessandro ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ed ha chiesto sospendersi il giudizio sino al 30 novembre 2025 (data di scadenza dei termini di pagamento delle 10 rate programmate per la definizione agevolata).
3. Nella memoria del 28 settembre 2023 si fa riferimento sia alla rottamazione quater (indicata nel corpo della memoria) sia all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (disposizione indicata nella parte finale della memoria).
4. Nella documentazione prodotta (istanza di definizione, in cui è contenuto anche impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi oggetto dell’istanza, e riscontro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che non è parte in questo giudizio) sono richiamati i commi 231-252 della l. n. 197 del 2022 (rottamazione quater) e si fa riferimento agli avvisi/cartelle n. 20620200095066463001 e 20620200095066261000. Non vi è prova in atti dell’intervenuto pagamento delle rate già scadute.
5. La sentenza impugnata ed il ricorso in esame hanno ad oggetto l’avviso n. 201221T001965000, con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore dell’immobile oggetto della compravendita del 26 novembre 2012 e preteso le maggiori imposte di registro ed ipo-catastale, per cui non è evidente il collegamento dell’istanza di definizione agevolata con il presente giudizio.
5. Alla luce di tali premesse è necessario chiedere alle parti chiarimenti sulla istanza di definizione agevolata presentata (in particolare sulla tipologia e sull’oggetto e conseguentemente sul collegamento dell’istanza con il giudizio in esame e con l’atto impugnato nel presente giudizio), oltre che sugli eventuali pagamenti intervenuti e sugli effetti dell’istanza di definizione agevolata nei confronti dell’altro ricorrente Saia Pasquale, assegnando a tal fine termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per fornire i chia