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Ordinanza Interlocutoria — n. 1688/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of notification to bankruptcy trustee; case remitted for file review.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1688/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the regional tax commission's decision, ruling the case inadmissible due to procedural defects. The agency argued that the tax commission violated tax law by proceeding with the appeal without notifying the bankruptcy trustee of the debtor company. Consequently, the court ordered the case to be remitted to the registry for the acquisition of the merits file.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 43 LF; Art. 31 d.lgs. n. 546/92: A cassation appeal is inadmissible if the court fails to verify the procedural compliance regarding the notification of the hearing date to the bankruptcy trustee when the debtor's insolvency interrupts the proceedings.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility bankruptcy trustee notification procedural nullity insolvency interruption remittal for file review sottrazione dell'iva detrazioni e rimborsi fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 43 LF
l’art. 43, comma 1, della LF in quanto il giudizio, nonostante l’avvenuto fallimento della società e la dichiarazione dell’evento interruttivo, ai sensi dell’art.
Art. 43, comma 1 LF
l’art. 43, comma 1, della LF in quanto il giudizio, nonostante l’avvenuto fallimento della società e la dichiarazione dell’evento interruttivo, ai sensi dell’art.
Art. 43, commi 1 e 3 d.lgs. n. 546/92
l’art. 43, comma 1, della LF in quanto il giudizio, nonostante l’avvenuto fallimento della società e la dichiarazione dell’evento interruttivo, ai sensi dell’art.
Art. 31 d.lgs. n. 546/92
Art. 40 d.lgs. n. 546/92
43, comma 1, della LF in quanto il giudizio, nonostante l’avvenuto fallimento della società e la dichiarazione dell’evento interruttivo, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 4705 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro FALLIMENTO DAMMUS SRL in persona del curatore pro tempore; -intimato; Oggetto:Tributi Oggetto: Tributi assenza di comunicazione dell’avviso di udienza al curatore fallimentare per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 845/12/2020, depositata in data 16 luglio 2020, non notificata.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di Dammus s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza n. 120/01/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato, per l’anno 2010, l’indebita detrazione Iva in relazione a fatture emesse da Geos snc a fronte di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; -in punto di diritto, la CTR confermava la decisione della CTP per non avere l’Agenzia provato l’asserita partecipazione della società contribuente nella frode portata a compimento dalla Geos s.n.c.; in particolare, ha evidenziato che:

1) la GEOS era cessata il 12.12.2013 (ovvero tre anni dopo lo svolgimento dei fatti) per cui non era ipotizzabile la conoscenza da parte di Dammus di eventuali comportamenti fraudolenti della Geos, quale società pienamente operativa negli anni 2008-2010;

2) la Dammus, nell’anno 2010, risultava a credito non soltanto per le fatture ricevute da Geos ma anche per quelle ricevute da altri fornitori sicuramente estranei all’ipotizzata frode; - il Fallimento DAMMUS s.r.l. in persona del curatore pro tempore è rimasto contumace. CONSIDERATO CHE-con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 43 della LF, 43 e 31 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR -a fronte della dichiarazione di interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento della società contribuente- emesso la pronuncia di rigetto dell’appello dell’Agenzia, in difetto di costituzione del rapporto processuale delle parti atteso che l’avviso di trattazione, a seguito di riassunzione del giudizio a cura dell’Ufficio, era stato notificato dalla cancelleria via pec ai difensori della società costituti prima del fallimento i quali avevano anche formalmente comunicato la cessazione di efficacia del mandato; in particolare, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato violato:

1) l’art. 43, comma 1, della LF in quanto il giudizio, nonostante l’avvenuto fallimento della società e la dichiarazione dell’evento interruttivo, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 546/92, era proseguito in sostanza nei confronti del fallito benché privo di capacità processuale;

2) l’art. 43, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 546/92, assumendo rilevanza, nel processo tributario, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, la data di deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, gravando sulla segreteria della commissione tributaria l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 546/92, anche alla parte colpita dall’evento interruttivo ossia, nella specie, al curatore del fallimento; -appare necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito; PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.