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Ordinanza — n. 1677/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation allowed for VAT margin regime where purchase price indeterminacy mandates forfeiture calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1677/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the tax agency's appeal, quashing the Regional Tax Commission's decision regarding a VAT margin regime case. The court found the lower court erred by using an assessed cost figure for purchase prices that were actually unproven and indeterminate. Consequently, the specific legal rule requiring a 60% forfeiture rate when the purchase price cannot be determined was not correctly applied.

Regesto Legislator

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Art. 36, D.L. n. 41/1995; When the purchase price of art objects is missing, irrelevant, or undeterminable, the VAT base must be calculated using the forfeiture regime (60% of sale price) rather than the analytical margin method.

Parole chiave

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VAT margin regime purchase price indeterminacy forfeiture calculation art objects resale tax base determination tassazione delle spese politica dei prezzi prezzo di costo

Disposizioni normative citate

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Art. 36, D.L. n. 41/1995
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Testo completo

nunciato la seguente -Consigliere - -Consigliere - CC– 04 / 0 7 /202 3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9650del ruolo generale dell’anno 2017proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente - contro Olivato Giampaolo; -intimato - Oggetto: attività di impresa –vendita opere d’arte –accertamenti bancari - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delVeneto, n. 1113/5/2016, depositata il giorno 19 ottobre 2 0 1 6 ; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal Consigliere Giancarlo Triscari; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Giampaolo Olivato un avvis o di accertamento con ilquale, relativamente all’anno di imposta 200 8 , aveva richiesto il pagamento dell’Irpef, Iva e Irap non versate in quanto lo stesso aveva svolto attività di commercio di opere d’arte; avverso il suddettoatto impositiv o il contribuente aveva proposto ricors o che era statoparzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia; avverso la pronuncia del giudice di primo grado sia il contribuente che l’Agenzia delle entrate avevano proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto parzialmente gli appelli, in particolare ha ritenuto che: dovevano essere considerate, ai fini del calcolo del maggiore reddito non dichiarato, anche i prelevamenti dai conti correnti; il contribuente aveva svolto attività di impresa di commercio di opere d’arte e d era legittimo l’assoggettamento a Irap; ai fini Iva, era legittima l’applicazione de l regimespeciale del margine con determinazione della base imponibile della differenza tra i ricavi e i costi accertati ; al le sanzioni doveva applicarsi il cumulo giuridico; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso principale per la cassazione della sentenza affidato aun unico motivo di censura ; il contribuente è rimasto intimato; ritenuto che: con l’unico motivo di ricorso principale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 36, d.l. n. 41/1995 in materia di determinazione della base imponibile iva in caso di applicazione del regime speciale del margine; secondo parte ricorrente, alla fattispecie avrebbe dovuto applicarsi il regime forfettario di determinazione della base imponibile ai fini iva, non essendo corretta la sentenza censurata nella parte in cui ha ritenuto che avrebbe dovuto applicarsi il regime analitico poiché, nel caso di specie, i costi sostenuti erano stati oggetto di accertamento; il motivo è fondato; in materia di regime speciale del margine di cui all’art. 36, d.l. n. 41/1995, applicabile anche al caso di commercio di oggetti d’arte, il comma 1 prevede che, per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie; il successivo comma 5 prevede, poi, che la base imponibile ai fini iva è determinata in misura pari al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile; in termini generali, va osservato che con questo regime speciale, l’iva viene calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita dei beni e quello di acquisto maggiorato dei costi di riparazione e accessori, sicché la base imponibile sulla quale va applicata l’aliquota iva prevista per la cessione dei beni non è determinata sull’intero prezzo di vendita, ma solo sull’utile (o “margine”) che risulta a favore dell’operatore economico dopo la rivendita del bene che aveva già scontato l’iva in via definitiva;il metodo ordinario per l’applicazione dell’imposta è quello della determinazione analitica del margine, e, in particolare, la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta viene determinata per ogni singolo benetenendo conto, come detto, della differenza positiva tra il prezzo di vendita di ciascun bene e quello relativo al suo acquisto, aumentato delle spese di riparazione e accessorie imputabile al medesimo bene; la disciplina di riferimento prevede, poi, che, ove il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza o non è determinabile, si applica il regime forfettario, secondo cui il margine è determinato forfettariamente nella misura del 60 per cento del prezzo di vendita; il dato di riferimento, dunque, è costituito dal prezzo di acquisto, sicché è la sua incertezza o indeterminabilità al momento in cui l’imposta è esigibile che si deve accedere alla determinazione della base imponibile secondo il regime forfettario; in questo ambito, in cui è certo che il contribuente non ha in alcun modo provato quale fosse l’esatto importo degli acquisti delle opere cedute, non è corretta la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la determinazione del prezzo di acquisto sarebbe quello accertato; si tratta di due profili di per sé differenti, in quanto quest’ultimo ha riguardo alla valutazione dei costi di impresa genericamente intesi e accertati al fine di procedere all’accertamento impositivo che sia conforme al principio della capacità contributiva; il primo, invece, ha riguardo al mero prezzo di acquisto di ogni singola opera d’arte, la cui mancanza, secondo la specifica previsione di legge, comporta l’applicazione del regime forfettario di determinazione della base imponibile nell’ambito del regime speciale dell’iva in considerazione; ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio;

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto , in diversa composizion