Cassation appeal dismissed due to parties' mutual agreement to settle via tax payment plan, eliminating litigation interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because both parties agreed to settle the tax dispute through a payment plan under the 'rottamazione ter' scheme. The appellant admitted paying most installments and requested the case be closed, while the tax agency concurred and sought cost compensation. Consequently, the court found no remaining interest in deciding the merits of the tax assessment violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 1, commi 231-252, d.l. n. 197/2022: When parties mutually agree to settle a tax dispute via a payment plan, the court must declare the appeal inadmissible due to the disappearance of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26864/2015 R.G. proposto da : BERNARDESCHI RED LINE SRL, elettivamente domiciliata in Roma, via A . Riboty n. 23, presso lo studio dell’avvocato CRASTA ALBERTO (CRSLRT42R03H501O), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEINI FABRIZIO (MTTFRZ54T11H501L) per procura a margine del ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 2083/2015 , depositata i l 08/04/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. Rilevato che La Bernardeschi red line s.r.l. propose opposizione avverso l’avviso di accertamento n. TK503A905924, con il quale l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.p.r. n. 600/1973, relativo all’anno di imposta 2008, aveva contestato maggiori ricavi per € 84.101,00, oltre interessi e sanzioni; la CTP di Roma accolse il ricorso, sul presupposto dell’illegittima utilizzazione, in sede di verifica della contabilità della società, di dati relativi all’anno 2011, “senza alcun esame critico dei dati esposti dalla società per il 2008”; l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate fu accolto dalla CTR del Lazio, che ritenne che il maggior volume di ricavi per l’anno in questione fosse stato correttamente desunto dagli accertatori, tenuto conto, da un lato, che “per il 2008 [erano state] reperite le fatture di acquisto, ma non quelle di vendita, che sole avrebbero evidenziato i ricavi”, e dall’altro che “i verificatori [avevano] allora preso in esame la contabilità aziendale del 2011, anno in cui erano disponibili sia le fatture di acquisto, sia quelle di vendita (..) ed [avevano] accertato che per quell’anno le percentuali di ricarico applicate dall’azienda andavano dall’81,48% al 150%” (pag. 2 della sentenza impugnata); ha proposto ricorso per cassazione la Bernardeschi red line s.r.l., sulla base di un unico motivo, inteso a censurare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 39, comma 1, lett. d, d.p.r. n. 600/1973; 76 d.p.r. n. 917/1986 ; 22 e 54 d.p.r. n. 633/1972; 2697 e 2729 c.c.;53 Cost.; ha depositato controricorso l’Agenzia delle Entrate; nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., depositata il 27/09/2023, la ricorrente ha comunicato di aver presentato, in data 1 °/03/ 2019 , dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei ruoli di cui all’art. 3 d.l. n. 119/18 (c.d. rottamazione ter), relativamente alla cartella di pagamento n. 09720150142151588 ( emessa in sede di iscrizione a ruolo del le imposte racchiuse nell’avviso di accertamento in questa sede sub judice); di aver pagato quattordici delle diciotto rate e di aver inserito le ultime quattro nella successiva istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 231- 252, d.l. n. 197/2022, presentata in data 11/04/2023; conseguentemente, “di non avere interesse alla pronuncia nel merito del presente giudizio”; con nota depositata il 29/09/2023, l’Agenzia delle Entrate, nel confermare le suddette circostanze, ha chiesto, a sua volta, “che la Corte dichiari la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”; considerato che sebbene non risulti versato l’intero importo funzionale alla definizione agevolata intrapresa (essendo previsto un piano di rateazione in diciotto mesi delle corrispondenti somme: v. doc. 9 allegato alla memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. della società contribuente), le dichiarazioni contenute nella memoria da ultimo richiamata della contribuente e nella nota del 29/09/2023 dell’Agenzia delle Entrate manifestano la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio; le spese vengono compensate tra le parti, in ossequio alla concorde istanza delle stesse.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di