Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination of proceedings under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the lawsuit between GSR Imballi SRL and the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency constituted a regular definition of the dispute under the new tax legislation. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the parties unable to proceed further without specific exceptions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is automatically listed as defined by the Revenue Agency, the civil proceedings are extinguished by operation of law, barring further litigation unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18301/2022 R.G. proposto da: GSR IMBALLI SRL, rappresentati e difesi dagli Avv. MARINI GIUSEPPE, SACCHETTO CAMILLO e POLLAROLO ERNESTINA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ASTI, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 66/01/2022 depositata il 10/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO