Cassation court remands case for new trial due to missing documentary evidence proving tax capacity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case for a new trial because the missing documentary evidence required to prove the taxpayer's financial capacity was not found in the file. The Administrative Agency argued the lower court erred by accepting the 'tax shield' as conclusive proof of resources, while the taxpayer claimed he had not demonstrated the actual use of funds for investment costs. The court decided to send the case back to the lower court to order the production of the specific documents referenced in the taxpayer's 2019 defense memorandum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 378 c.p.c.: When a defense memorandum cites specific documents not present in the case file, the court must remand the case to order their production before proceeding with the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21789/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro DE MARCHI IVANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FISCHIONI (FSCGPP39T01D560J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FERRAJOLI (FRRLGU66R13H703W) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
FRIULI – VENEZIA GIULIA n. 68/2016 depositata il 23/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi avverso la sentenza della CTR del Friuli – Venezia Giulia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione avverso la sentenza della CTP di Pordenone, di accoglimento del ricorso introduttivo di Ivano De Marchi, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’accertamento sintetico dei redditi del contribuente per l’anno di imposta 2008, fondato su vari indici tipici di capacità contributiva.
2. La Commissione regionale, nel confermare la sentenza di prime cure, riteneva che il contribuente avesse fornito la prova contraria prevista dall’art. 38 DPR n. 600/1973, in ragione della documentazione del possesso di risorse finanziarie detenute all’estero, oggetto di adesione al c.d. “scudo fiscale” come da dichiarazione riservata del 2003.
3. Il contribuente resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 112 c.p.c.)», lamentando che la CTR avrebbe affermato che la nullità dell’accertamento impugnato deriverebbe dall’effetto preclusivo del c.d. scudo fiscale, benché nei propri atti difensivi il contribuente si fosse limitato ad affermare che l’adesione allo scudo fiscale dimostrasse il possesso di disponibilità finanziarie sufficienti a giustificare le spese valutate come indice di maggiore capacità contributiva.
2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 115, art. 14 D.L. 360/01 e 13 D.L. 78/2009”, lamentando che il giudice di appello, nell’affermare l’efficacia preclusiva al potere di accertamento dell’amministrazione dello scudo fiscale perfezionato nel 2003, avrebbe disatteso la circostanza, pacifica tra le parti, e cioè che l’adesione riguardasse lo strumento disciplinato dal D.L. n. 350/2001, con la conseguenza che l’effetto preclusivo non potrebbe prodursi con riguardo all’accertamento del periodo di imposta 2008, oggetto del contendere.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, la «Violazione e falsa applicazione art. 14 D.L. 350/01; 38 DPR 600/73; 2697 c.c. e 2727, 2729 c.c.», lamentando che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto offerta dal contribuente la prova della disponibilità di risorse finanziarie sufficienti a giustificare le spese indice di capacità contributiva, dal momento che questi non avrebbe dimostrato documentalmente che quelle disponibilità erano state utilizzate per sostenere le spese per investimenti effettuate e i costi necessari al mantenimento dei beni indici di capacità contributiva.
4. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. la «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) art. 36 D.Lgs. 546/1992, lamentando che il giudice di appello non avrebbe analiticamente indicato quale fosse la documentazione relativa al possesso di risorse finanziarie su cui si è fondata la conclusione di illegittimità dell'accertamento sintetico effettuato dall'Ufficio.
5. Preliminarmente, va rilevato che nelle produzioni telematiche si rinviene una memoria difensiva del contribuente ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., datata 16 maggio 2019, depositata ai fini della definizione della lite ai sensi art. 6 d.l. 119/2018, con indicazione della allegata documentazione avente ad oggetto la domanda di ammissione al beneficio e l’integrale pagamento degli importi dovuti.
6. Tale documentazione non è stata peraltro rinvenuta nel fascicolo processuale, e la causa deve pertanto essere rinviata a nuovo ruolo, invitando il controricorrente a produrre, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la suddetta documentazione, relativa alla definizione della lite ai sensi art. 6 d.l. 119/2018.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, invitando il controricorrente a produrre, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la documentazione r