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Ordinanza Interlocutoria — n. 1562/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 1562/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1562/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27682-2015, proposto da: MAIO GUGLIELMO S.R.L. (C.F. 01240140697), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI LAZZARO DI TRANI e BERNARDO CARTONI (bernardocartoni@ordineavvocatiroma.org) , presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA ELEONORA D’ARBOREA, n. 30; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 412 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 23/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere Dott.

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Ordinanza Interlocutoria — n. 1562/2024 — snciv · Corte di Cassazione: . ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27682-2015, proposto da: MAIO GUGLIELMO S.R.L. (C.F. 01240140697), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI LAZZARO DI TRANI e BERNARDO CARTONI (bernardocartoni@ordineavvocatiroma.org) , presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA ELEONORA D’ARBOREA, n. 30; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 412 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 23/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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ripresa dell'imposta sul valore aggiunto notificazione viziata sottrazione dell'iva differimento dell'imposizione impugnazione della cancellazione dichiarazione fiscale tardiva
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27682-2015, proposto da: MAIO GUGLIELMO S.R.L. (C.F. 01240140697), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI LAZZARO DI TRANI e BERNARDO CARTONI (bernardocartoni@ordineavvocatiroma.org) , presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA ELEONORA D’ARBOREA, n. 30; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 412 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 23/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla MAIO GUGLIELMO S . R . L .un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2004; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Chieti che, con sentenza n. 178/5/14, rigettò il ricorso; che la MAIO GUGLIELMO S . R . L .,propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, la quale, con sentenza n. 412, depositata il 23/04/2015, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, da un lato, (a) la notifica dell’atto impositivo, eseguita a mezzo posta, dovesse considerarsi corretta (anche per avere raggiunto il proprio scopo) e, dall’altro, (b) la contribuente non avesse fornito prova dell’esistenza e della deducibilità fiscale dei componenti negativi del reddito sottesi alle riprese dell’Ufficio, per non averne dimostrato la certezza ed inerenza; che avverso tale decisione la MAIO GUGLIELMO S .

R . L .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che la Procura Generale, nella persona del sostituto P.G., dott. ROBERTO MUCCI, ha depositato memoria conclusionale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., instando per il rigetto del ricorso; Rilevato che parte ricorrente ha formalizzato (mediante deposito telematico della memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.del 20.6.2023) istanza di rinvio a nuovo ruolo, “ai fini della futura declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 in relazione alle cartelle nn. 032 2011 000 284062 e 032 2015 000 4526571; che non v’è,tuttavia, prova che siffatte cartelle (richiamate ed allegate a corredo dell’istanza in questione) si riferiscano all’atto impositivo oggetto del presente giudizio: sicché occorre invitare le parti ad interloquire sul punto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che le parti interloquiscano su quanto richiesto in motivazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione