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Ordinanza Interlocutoria — n. 1560/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tax assessment, remanding case to clarify if simplified payment plan applies to disputed notice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1560/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's rejection of the taxpayer's claim regarding tax assessments for 2005. The taxpayer argued the notice was invalid, while the tax agency maintained the notification was correct and the taxpayer failed to prove the deductibility of negative income components. The court granted a remand to the lower court to determine whether the taxpayer's request to switch to a simplified payment plan applies to the specific tax notice currently under review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Art. 3 d.l. n. 119/2018: When a taxpayer requests a simplified payment plan, the court must verify if the plan applies to the specific tax notice in dispute; if the link between the plan and the notice is unproven, the case is remanded for clarification.

Parole chiave

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tax assessment appeal simplified payment plan negative income components tax notification validity remand for clarification fiscal liability proof tax commission decision procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
ROBERTO MUCCI, ha depositato memoria conclusionale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., instando per il rigetto del ricorso; Rilevato che parte ricorrente ha formalizzato (mediante deposito telematico della memoria ex art.
Art. 3 d.l. n. 119 del 2018
ROBERTO MUCCI, ha depositato memoria conclusionale ex art. 380-bis.1 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n. 27711 - 2015, propost o da: MAIO GUGLIELMO S.R.L. (C.F. 01240140697), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI LAZZARO DI TRANI (lazzaro.ditrani@pec.ordineavvocatitrani.it), BERNARDO CART ONI (bernardocartoni@ordineavvocatiroma.org ), AUGUSTO FANTOZZI (augustofantozzi@ordineavvocatiroma.org), EDOARDO BELLI CONTARINI (edoardobellicontarini@ordineavvocatiroma.org), ROBERTO ALTIERI (robertoaltieri@ordineavvocatiroma.org), presso lo studio degli ultimi quattro dei quali è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA SICILIA, n. 66; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 413 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 23/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla MAIO GUGLIELMO S . R . L . un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2005; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Chieti che, con sentenza n. 179/5/14, rigettò il ricorso; che la MAIO GUGLIELMO S . R . L ., propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, la quale, con sentenza n. 413, depositata il 23/04/2015, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, da un lato, (a) la notifica dell’atto impositivo, eseguita a mezzo posta, dovesse considerarsi corretta (anche per avere raggiunto il proprio scopo) e, dall’altro, (b) la contribuente non avesse fornito prova dell’esistenza e della deducibilità fiscale dei componenti negativi del reddito sottesi alle riprese dell’Ufficio, per non averne dimostrato la certezza ed inerenza; che avverso tale decisione la MAIO GUGLIELMO S .

R . L . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che la Procura Generale, nella persona del sostituto P.G., dott. ROBERTO MUCCI, ha depositato memoria conclusionale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., instando per il rigetto del ricorso; Rilevato che parte ricorrente ha formalizzato (mediante deposito telematico della memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 20 - 23.6.2023) istanza di rinvio a nuovo ruolo, “ai fini della futura declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 in relazione alla cartellan. 032 2015 000 52657100; che non v’è, tuttavia, prova che siffatta cartella (richiamata ed allegata a corredo dell’istanza in questione) si riferisca all’atto impositivo oggetto del presente giudizio: sicché occorre invitare le parti ad interloquire sul punto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che le parti interloquiscano su quanto richiesto in motivazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione d