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Ordinanza Interlocutoria — n. 1538/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to acquire file to examine alleged violation of constitutional right to defense regarding late filing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1538/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's rejection of the taxpayers' late appeal. The taxpayers argued their initial filing was untimely, but the Regional Commission found the actual deposit occurred in April 2013, well after the December 2012 deadline. The Court ruled that the lower court failed to examine a decisive fact regarding the right to defense, necessitating the acquisition of the original case file for a new review.

Regesto Legislator

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Art. 22 d.lgs. n. 546/1992; Art. 111 Cost.: The failure to examine a decisive fact regarding the right to defense due to a rigid application of procedural deadlines violates the constitutional guarantee of a fair trial, requiring the acquisition of the case file for further examination.

Parole chiave

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late filing deadline right to defense procedural violation tax appeal rejection constitutional fairness tempestività tributaria deposito tardivo termine di comunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 111 Cost.
Considerato che: Il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione costituzionale del giusto processo, per il quale l’art. 111 Cost.
art. 111 Cost
Considerato che: Il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione costituzionale del giusto processo, per il quale l’art. 111 Cost.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28698/2016 R.G. proposto da : FAZZARI SIMONE, rappresentatoe difeso dall’avv. Marco Lucentini, in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliatopresso lo studio del medesimo in Roma alla via Postumia n. 3; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 7746/02/2016 depositata in data 1/12/2016;

Ordinanza interlocutoria udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal consiglieredott. Federico Lume. Rilevato che: La CTR del Lazio rigettava l’appello di Marco Zanni e Simone Fazzari, contro la sentenza della CTP di Roma che aveva dichiarato inammissibile, perchè tardivo, il loro ricorso contro l’avviso di accertamento n. TK3036703043-12 emesso dall’Agenzia delle entrate per l’anno di imposta 2007 a fini imposte dirette ed IVA e loro notificato quali amministratori di fatto della E-WEBCOM s.r.l..; in particolare i giudici di appello rilevavano che gli appellanti, in primo grado, avevano depositato la copia del ricorso, s pedito all’ufficio finanziario il 3 dicembre 2012,solo in data 19 aprile 2013 e quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992.

Contro tale decisione propone ricorso per cassazioneil contribuente Simone Fazzari, in base ad un motivo. L’Agenzia delle Entrate ha deposita to memoria di costituzione al solo fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15/12/2023. Considerato che: Il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione costituzionale del giusto processo, per il quale l’art. 111 Cost. impedisce di ritenere conformi a costituzione interpretazioni che sanzionando ritardati adempimenti finiscono per incidere sul diritto di difesa.

Appare necessaria, anche alla luce della natura del vizio dedotto, l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fascicolo del giudizio di m